Come abbiamo sempre sostenuto, e come è finalmente chiarito dal comma 14 dell'art. 19 CCNL 2003, al personale con contratto a t.d. si applicano le stesse norme che disciplinano i congedi parentali per il personale con contratto a t.i.
In particolare l'art. 12 CCNL 2003 prevede che:
- nei due mesi antecedenti il parto e nei tre successivi di astensione obbligatoria (ora "congedo di maternità" artt. 16 e 17 DLgs. 151/2001) spetta l'intera retribuzione. Ai sensi dell'art. 20 DLgs 151/2001 è però possibile spostare il periodo di congedo dal mese precedente la data presunta del parto fino ai quattro mesi successivi al parto.
- dei sei mesi di congedo parentale (art. 32 DLgs 151/2001) spettanti alla madre, vengono retribuiti per intero solo i primi 30 gg (sempre che il padre non ne fruisca), per gli altri 5 mesi (fino al terzo anno di vita del bambino) è prevista un'indennità pari al 30% della retribuzione (art. 34 DLgs 151/2001).
- per la malattia del figlio (art. 47 DLgs 151/2001): fino al compimento dei 3 anni, vengono retribuiti per intero solo i primi 30 gg (sempre complessivi tra madre e padre) per ogni anno di età del bambino; dai 3 agli 8 anni spettano 5 giorni lavorativi l'anno non retribuiti.
Inoltre, nel primo anno di vita del bambino hai diritto ai riposi giornalieri (ex "allattamento") retribuiti (art. 39 comma 1 DLgs. 151/2001), per i docenti comporta la riduzione di 6 ore settimanali, oppure 5 se si ha il giorno libero (Circ. teleg. MPI del 22/2/85, prot. 278), evitando la frantumazione della cattedra.
Ovviamente tutti questi periodi sono fruibili nei limiti di durata del rapporto di lavoro. |