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SUPPLENTI – MATERNITÀ
Data:    1 Dicembre, 2003
DOMANDA Sono una supplente della scuola elementare che quest'anno ha avuto l'incarico dal CSA fino al 31/8/2004.
Nel mese di novembre entrerò al 7° mese di gravidanza e quindi inizierò il periodo di astensione obbligatoria.
Volevo sapere, se possibile, se oltre ai sei mesi di congedo parentale cui ho diritto non appena finirò il periodo di maternità obbligatoria, ho diritto ad altri periodi di astensione, anche se facoltativi, anche non retribuiti, visto lo status di precaria?
Se positivo, entro quali termini dovrò fruirlo?

RISPOSTA

Come abbiamo sempre sostenuto, e come è finalmente chiarito dal comma 14 dell'art. 19 CCNL 2003, al personale con contratto a t.d. si applicano le stesse norme che disciplinano i congedi parentali per il personale con contratto a t.i.
In particolare l'art. 12 CCNL 2003 prevede che:
- nei due mesi antecedenti il parto e nei tre successivi di astensione obbligatoria (ora "congedo di maternità" artt. 16 e 17 DLgs. 151/2001) spetta l'intera retribuzione. Ai sensi dell'art. 20 DLgs 151/2001 è però possibile spostare il periodo di congedo dal mese precedente la data presunta del parto fino ai quattro mesi successivi al parto.
- dei sei mesi di congedo parentale (art. 32 DLgs 151/2001) spettanti alla madre, vengono retribuiti per intero solo i primi 30 gg (sempre che il padre non ne fruisca), per gli altri 5 mesi (fino al terzo anno di vita del bambino) è prevista un'indennità pari al 30% della retribuzione (art. 34 DLgs 151/2001).
- per la malattia del figlio (art. 47 DLgs 151/2001): fino al compimento dei 3 anni, vengono retribuiti per intero solo i primi 30 gg (sempre complessivi tra madre e padre) per ogni anno di età del bambino; dai 3 agli 8 anni spettano 5 giorni lavorativi l'anno non retribuiti.

Inoltre, nel primo anno di vita del bambino hai diritto ai riposi giornalieri (ex "allattamento") retribuiti (art. 39 comma 1 DLgs. 151/2001), per i docenti comporta la riduzione di 6 ore settimanali, oppure 5 se si ha il giorno libero (Circ. teleg. MPI del 22/2/85, prot. 278), evitando la frantumazione della cattedra.

Ovviamente tutti questi periodi sono fruibili nei limiti di durata del rapporto di lavoro.

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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