Cobas
Logo
 
 
Sei in: home > faq > precariato - supplenti > SUPPLENZA DOCENTI
Indietro
SUPPLENZA DOCENTI
Data:    10 Novembre 2000
DOMANDA

Da: Sandro Cardia, Cagliari (Billoy@Tiscalinet.it)
Oggetto: Ore completamento
Testo: Dichiarazione insegnanti Liceo G. Bruno di Muravera, Cagliari.

Chiediamo ai colleghi il loro parere sulla normativa in questione riguardo ai fatti esposti.

"Quasi ogni giorno delle classi del Liceo Bruno, sezione dell'Istituto Einaudi di Muravera, Cagliari,rimangono scoperte per l'assenza dei titolari e gli alunni vengono suddivisi nelle classi; questo prescrive infatti una circolare del Dirigente scolastico. Di fatto in queste classi viene a ridursi, anche il monte ore di lezione cui hanno diritto gli studenti, oltre che creari disagio e scompiglio didattico. Non ci sono infatti sufficienti insegnanti a disposizione per le supplenze brevi in quanto 17 ore di completamento dell'orario di cattedra, su un totale di 40, sono state destinate dal Dirigente scolastico alla copertura di ore di diversi spezzoni di cattedre orario. Questa riguarda ore per riduzione di cattedra per maternità/allattamento, spezzoni di cattedra di francese e filosofia e storia; ad alcuni insegnanti poi sono stati affidate ore per l'insegnamento alternativo della religione a degli alunni, ma gli stessi insegnanti, alla stessa ora, sono considerati dal Preside a disposizione e inviati nelle classi scoperte portandosi dietro l'alunno !

I docenti nelle prime settimane hanno accettato questo funzionamento didattico, pensando a difficoltà organizzative provvisorie; a tutt'oggi queste modalità perdurano e anzi sono giustificate dal Dirigente con l'art. 41 del CCNL e con le stesse preogrative decisionali del dirigente.

In merito alle ore di completamento il Collegio dei docenti aveva già deliberato il 4 Settembre us che le ore a disposizione fossero utilizzate per la sostituzione degli insegnanti assenti e quando non utilizzate a tale scopo destinate per attività curriculari, di compresenza, recupero, ecc..

A noi sembra di capire che l'art. 41 del CCNL del 95, tutt'ora in vigore, prescriva il completamento dell'orario di cattedra di 18 ore e indichi le diverse modalità dello stesso. Queste stesse modalità devono però esser scelte e organizzate dal Collegio dei Docenti secondo le necessità e il piano didattico dell'intero Istituto; a riguardo si fa riferimento all'art. 7 della legge 297/94 sulle competenze del Collegio dei docenti. Il MPI ha emanato la circolare 225 sull'orario in regime di autonomia e flessibilità, da cui si evince anche il senso delle precedenti disposizioni."


RISPOSTA

La circolare del vostro "dirigente" è illegittima, le classi non possono essere smembrate, né abbinate se il Collegio non ha previsto questo tipo di articolazione per una particolare attività programmata. (Contro gli ordini di servizio illegittimi è possibile presentare una RIMOSTRANZA SCRITTA)

Questa situazione potrebbe inoltre configurarsi come un'interruzione di pubblico servizio nei confronti degli allievi che non possono svolgere le attività programmate, e rendere irrealizzabile l'obbligo di sorveglianza che compete al personale scolastico (per come previsto da numerose sentenze della Cassazione)

Teniamo inoltre presente che il Collegio dei docenti delibera “nel quadro della programmazione dell’azione educativa … il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente” (art. 24 comma 4 CCNL 99, che si rifà all'art. 7 del DLgs 297/94), e che quindi tutti questi impegni (comprese anche le eventuali ore a disposizione) vanno calendarizzati.

Il "dirigente" quindi non può prescrivere alcunchè o destinare chicchessia senza le necessarie delibere degli Organi collegiali (come è anche ribadito dall'art 16 del Regolamento dell'Autonomia, DPR 275/99, "Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali").

Per far fronte alle improvvise assenze del personale, quando non si realizzano le condizioni previste per la nomina dei supplenti o in attesa del loro arrivo, i docenti possono dichiarare fare "ore eccedenti" (con le modalità e i compensi previsti dall'art. 70 CCNL 95). Ogni scuola ha nel proprio bilancio un fondo finalizzato proprio a questo scopo (sarebbe interessante capire come viene speso, se tutte le supplenze sono fatte come voi dite. CHIEDERE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO E VISIONARE BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO DEGLI ULTIMI ANNI!).

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
Torna su
Copyright© COBAS Scuola Sardegna
La sede regionale e provinciale dell'Associazione:
si trova a Cagliari in via Donizetti 52 Tel. e Fax (Q) 070485378
e-mail cobascuola.ca@tiscali.it