La circolare del vostro "dirigente" è illegittima, le classi non possono essere smembrate, né abbinate se il Collegio non ha previsto questo tipo di articolazione per una particolare attività programmata. (Contro gli ordini di servizio illegittimi è possibile presentare una RIMOSTRANZA SCRITTA)
Questa situazione potrebbe inoltre configurarsi come un'interruzione di pubblico servizio nei confronti degli allievi che non possono svolgere le attività programmate, e rendere irrealizzabile l'obbligo di sorveglianza che compete al personale scolastico (per come previsto da numerose sentenze della Cassazione)
Teniamo inoltre presente che il Collegio dei docenti delibera “nel quadro della programmazione dell’azione educativa … il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente” (art. 24 comma 4 CCNL 99, che si rifà all'art. 7 del DLgs 297/94), e che quindi tutti questi impegni (comprese anche le eventuali ore a disposizione) vanno calendarizzati.
Il "dirigente" quindi non può prescrivere alcunchè o destinare chicchessia senza le necessarie delibere degli Organi collegiali (come è anche ribadito dall'art 16 del Regolamento dell'Autonomia, DPR 275/99, "Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali").
Per far fronte alle improvvise assenze del personale, quando non si realizzano le condizioni previste per la nomina dei supplenti o in attesa del loro arrivo, i docenti possono dichiarare fare "ore eccedenti" (con le modalità e i compensi previsti dall'art. 70 CCNL 95). Ogni scuola ha nel proprio bilancio un fondo finalizzato proprio a questo scopo (sarebbe interessante capire come viene speso, se tutte le supplenze sono fatte come voi dite. CHIEDERE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO E VISIONARE BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO DEGLI ULTIMI ANNI!). |