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SUPPLENTI–ASSUNZIONE,ASTENZIONE OBBLIGATORIA E RETRIBUZIONE
Data:    12 Marzo, 2004
DOMANDA Leggendo le vs faq sono venuta a conoscenza della sentenza Tar e avallo del Consiglio di Stato sul retribuire una supplente anche se chiamata durante l’astensione obbligatoria, quando invece prima spettava solo nomina giuridica. L'ho comunicato alla mia scuola ma dicono che mi spetta solo la nomina giuridica. Cosa debbo fare?

RISPOSTA Esattamente quello che ha fatto la collega che ha poi avuto riconosciuto il diritto alla retribuzione: avviare il contenzioso.
Recentemente anche la Corte Costituzionale (Ordinanza del 7 novembre 2003, n. 337) ha confermato questo orientamento.
E ancora, nella recentissima ipotesi (febbraio 2004) di Sequenza contrattuale relativa all'art. 142 Ccnl 2002/2005 è stato cancellato il riferimento (a dire della Cgil "inserito per errore"!?!) all'art. 25 commi 16 e 17 del Ccnl 95, che di fatto impediva alle supplenti in astensione obbligatoria o interdizione, che quindi non possono assumere servizio, di fruire della retribuzione, spettante loro ai sensi del DLgs 151/2001.
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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