Cara Collega, l'aspettativa non è valida nè come carriera (intesa anche come punteggio per l'aggiornamento della graduatoria permanente), nè ai fini pensionistici (vedi l'allegato su assenze).
L'abbandono del servizio successivo alla presa di servizio, ai sensi dell'art. 8 del regolamento sulle supplenze , comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.
La lettera a) dello stesso articolo non è più attuale (perdita di possibilità di nomina per l'anno successivo), da quando è stato previsto l'aggiornamento annuale e non più biennale delle graduatorie permanenti. |