Inviato da: Giacomo il December 22, 2001 at 20:55:56:
In risposta a: Consulenza
Inviato da Laura il December 21, 2001 at 21:00:17:
La normativa prevede che se il collega che sostituisci non rientra nemmeno per un giorno dovresti avere diritto al pagamento e quindi riconoscimento giuridico delle vacanze. Non riesco a capire che razza di contratto ti abbiano fatto. Se il collega non rientra in servizio tu hai diritto a continuare la supplenza e non possono verificarsi arbitrariamente interruzioni.
Comunque si matura diritto a retribuzione delle vacanze natalizie se il collega risulta assente 7
giorni prima e sette giorni dopo le stesse vacanze. Verifica che il collega non sia rientrato in servizio in questo periodo.
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I nuovi CCNL (maggio 1999 e marzo 2001) non apportano alcuna modifica riguardo ai rapporti di lavoro a tempo determinato, relativamente alla tua situazione rimane quindi in vigore quanto previsto dal comma 4 dell'art. 47 del CCNL 1995-19998:
- "qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7gg all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza ...", e questo anche se l'assenza è giustificata da successive certificazioni e vi sia quindi una proroga del precedente contratto (art. 2 OM 3/1997).
Pertanto, se dalla ripresa delle attività didattiche l'assenza del/la titolare dovesse prolungarsi oltre i sette giorni senza che ci sia stata una interruzione della malattia, hai diritto al riconoscimento economico e giuridico dei quindici giorni di "vacanza".
Per tutelare i tuoi diritti, prima che ti venga proposto il nuovo contratto è opportuno avere tutte le informazioni sull'assenza del/la titolare e contattare la sede Cobas più vicina.
Inoltre, per maggiore chiarezza occorrerebbe capire perchè la supplenza si rinnova periodicamente (comunque 30 giorni non coprono dall'1/12 al 2/1, ma solamente dall'1/12 al 30/12 !), se è un'interdizione questa va coperta da un unico contratto (circ. provv. Roma 153/97 |