1. Desidero sapere se anche per i supplenti che sostituiscono il titolare in congedo obbligatorio o complicanza gestazione vale il requisito dei 7 giorni prima e dopo la sospensione delle attività didattiche per le vacanze di natale?
2. In questi casi cosa bisogna fare: contratto fino al 22/12 e conferma dall'8 gennaio o prorogare per l'intero periodo di astensione obbligatoria?
RISPOSTA
Certo che vale. Infatti, indipendentemente dall'obbligatorietà dell'assenza derivante dalla maternità, se l'assenza è 7 giorni prima e 7 giorni dopo "un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni" (art. 37, comma 3 Ccnl 2003) il contratto deve comprendere anche le "vacanze".
In questi casi inoltre il contratto deve essere unico, non è infatti possibile che la titolare rientri o interrompa l'assenza alla quale è obbligata per legge.
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo