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| MATERNITÀ RETRIBUZIONE SUPPLENTI |
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| DOMANDA |
Vorrei gentilmente delucidazioni riguardo la retribuzione in astensione anticipata dal lavoro per maternità, vista la non chiarezza della nuova normativa. Premesso che nel mese di dicembre 2004 ho accettato una nomina fino ad avente diritto in una istituto di scuola materna e nel mese di gennaio ho fatto istanza per l'anticipazione dell’astensione dal lavoro per maternità a causa di minacce di aborto, con disposizione del Ministero del Lavoro per l'interdizione anticipata dal lavoro per il periodo dal 23.01.2005 al 22.03.2005, data da cui è iniziata l'astensione per maternità essendo previsto il parto per il 22.05.2005 (data presunta, effettiva il 20.05.2005), e che nei mesi di marzo, aprile e maggio ho accettato dei giorni in nomina giuridica in altri istituti, vorrei gentilmente sapere quanto effettivamente mi spetta di diritto sia in termini economici (ossia 80% o 100%???) sia nei giorni effettivi di retribuzione.
Per capire meglio:
partendo dalla scuola dove avevo l'incarico, l'istituto A e avendo poi accettato tre giorni in nomina giuridica (10-11-12 aprile) nell'istituto "x", e poi un altro giorno sempre in nomina giuridica (20 aprile) nell'istituto "z", se ho ben capito la normativa l'istituto A deve versarmi l'80% fino al giorno 9 aprile, l'istituto x il 100% per i tre giorni in nomina con restante 80% fino al giorno 19, e l'istituto z deve pagarmi il giorno 20 al 100% e i restanti giorni (fino ad eventuale nomina di altro istituto) nella misura dell'80%.
È giusto??? Oppure mi spetta la retribuzione "solo" per i giorni in nomina giuridica?? |
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| RISPOSTA |
È esattamente come dici:
1. L'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne (art. 17 DLgs 151/2001) è parte integrante del congedo di maternità di cui si parla.
2. Nei periodi coperti da nomina il 100%, nei periodi non coperti 80%.
3. La retribuzione deve essere corrisposta, di volta in volta, dalla scuola con la quale hai perfezionato il rapporto di lavoro con l'accettazione della nomina, instaurando così un nuovo rapporto di impiego.
4. Alla prima devi comunicare della successiva nomina per sospendere il pagamento. Alla seconda devi comunicare contestualmente all'accettazione della nomina il tuo stato per iniziare il pagamento. Questo procedimento deve essere eventualmente ripetuto in caso di ulteriori nomine per evitare coincidenze di pagamenti. |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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