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| INTERRUZIONE SUPPLENZA |
| Data:
23 Febbraio, 2005 |
| DOMANDA |
Per periodi di sospensione delle lezioni, duranti i quali si interrompe la nomina al supplente, si intende da calendario nazionale e quindi festività natalizie e pasquali o anche i giorni interfestivi deliberati dal Consiglio di Istituto. Nel caso della giornata interfestiva di lunedì 31/10 è giusto interrompere a partire dalla domenica 30/10 comprendendo anche l'1/11? Non è troppo penalizzante per il supplente? |
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| RISPOSTA |
No, non è giusto. Anzi, è assolutamente illegittimo interrompere il contratto (ormai non si tratta più di "nomina") durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Solo se il titolare si assentasse in più periodi la situazione sarebbe diversa, ma sempre nel rispetto di quanto prevede il Ccnl e il Regolamento delle supplenze, e cioé:
- “qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7gg all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza (anche se l’assenza è giustificata da successive certificazioni e vi sia quindi una proroga del precedente contratto, art. 2 OM 3/1997, ndr). Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio” (art. 37, comma 3 Ccnl 2003);
- “ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
- nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni” (art. 7 DM 201/2000). |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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