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INTERDIZIONE E SUPPLENZE
Data:    27 Febbraio, 2005
DOMANDA Pochi giorni dopo la conclusione di una supplenza ho presentato all'Ispettorato del lavoro la domanda per l'interdizione anticipata corredata dal certificato rilasciato dal ginecologo. Successivamente accetto delle nomine solo ai fini giuridici in tre diverse scuole.
La domanda è questa, visto che telefonando a queste scuole ognuna di esse ha una propria teoria su chi deve provvedere al pagamento dell'interdizione, potreste gentilmente dirmi quale di queste scuole si deve far carico del pagamento, possibilmente dandomi qualche riferimento a livello di circolari ministeriale.

RISPOSTA Innanzitutto, bisogna chiarire che l'accettazione delle supplenze non è solo giuridica ma ti dà diritto anche alla retribuzione, pertanto ogni scuola deve prima pagarti lo stipendio - per il periodo di assenza del titolare - quindi provvedere all'indennità fino all'inizio della nuova supplenza (artt. 12 e 19 Ccnl 2003 e artt. 22, 23 e 24 D.Lgs n.151/2001).
Bisogna inoltre ricordare che, nonostante il Consiglio di Stato (sentenza 2479/2002) già da tempo avesse riconosciuto il diritto alla retribuzione intera per tutto il periodo di astensione obbligatoria anche nel caso in cui non fosse stato possibile assumere servizio, un orientamento confermato anche dalla Corte Costituzionale (ordinanza 337/2003), solo di recente l’Aran e i sindacati firmatari, con una specifica Sequenza contrattuale, hanno cancellato la parte dell’art. 142 del Ccnl 2003 - il comma 1, lett. f), n. 10 (a dire della Cgil "inserito per errore"!?!) - che, ribadendo la vigenza dell'art. 25 commi 16 e 17 del Ccnl 95, di fatto impediva alle supplenti in astensione obbligatoria o interdizione, che non possono assumere servizio, di fruire della retribuzione, spettante loro ai sensi del DLgs 151/2001.
Qualora ci fossero difficoltà devi avviare un contenzioso con le singole scuole.
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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