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| DURATA SUPPLENZA |
| Data:
19 Aprile, 2004 |
| DOMANDA |
Sono stata individuata supplente di un’insegnante in astensione obbligatoria per i primi due mesi dalla data presumibile del parto 7 gennaio 2004; la scuola mi ha offerto un contratto che prevede la nomina fino al 21-12-2003, è regolare? |
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| RISPOSTA |
Assolutamente no! Devono farti la nomina per l'intera durata dell'assenza, cioè fino ad aprile, infatti il DLgs 151/2001 prevede il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi.
In una situazione del genere l'art. 37, comma 3 Ccnl 2003 stabilisce che “qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7gg all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza (anche se l’assenza è giustificata da successive certificazioni e vi sia quindi una proroga del precedente contratto, art. 2 OM 3/1997, ndr). Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio”. |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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