Non credo che la tua preside abbia ragione.
L’ultima circolare ministeriale sull’argomento del 28 maggio 2001 prot. n. 39 - Superamento del periodo di prova e azioni formative per i nuovi docenti assunti per contratto a tempo indeterminato – ha previsto infatti che:
“… Qualora invece il servizio sia stato prestato durante l'anno scolastico 2000/2001 in posto o classe di concorso diversi da quello per cui si è stati nominati in ruolo come nell'ipotesi prevista dall'art. 1 del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, così come modificato in sede di conversione in legge, tale servizio non può essere valutato ai fini del superamento del periodo di prova. Va sottolineato, infatti, che in tal caso l'espressione utilizzata nell'art. 1, comma 4, "valido a tutti gli effetti" riguarda la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del servizio, ma non si estende al riconoscimento ai fini specifici del superamento del periodo di prova, che rimane subordinato alla prestazione dell'effettivo insegnamento nel posto o cattedra corrispondente a quello assegnato in sede di nomina in ruolo.
Di conseguenza, per coloro che non sono nelle condizioni di completare i 180 giorni la formazione sarà rinviata all'anno scolastico successivo. Va da sé che, in quest'ultimo caso, la conferma di assunzione a tempo indeterminato non decorrerà dall'1/9/2002 ma, con efficacia retroattiva, dall'1/9/2001, sempre che nel frattempo siano stati soddisfatti i requisiti previsti (180 giorni di servizio previsti ed espletamento delle azioni formative)”. |