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| ITT - Formazione classi lingua |
| Data:
12 Aprile 2007 |
| DOMANDA |
Sono una insegnante di tedesco di un Istituto Tecnico Turistico con la sperimentazione linguistica.
Fino a due anni fa venivano insegnate tre lingue, due al biennio al quale si aggiungeva lo studio di una terza lingua. Le lingue erano l'inglese, il tedesco e il francese. Accettata da tutti che l'inglese è la lingua di tutti, si è mantenuto per decenni una situazione di equità tra francese e tedesco. L'anno scorso è stato introdotto lo spagnolo come terza lingua in due classi, quest'anno anche come seconda, in due classi. Il Collegio ha posto dei vincoli, parziali, solo per spagnolo; per quanto riguarda francese e tedesco invece c’era da decenni un accordo tra i due gruppi lingua che determinava una “equità” nel numero di classi da formare. Lo abbiamo dato per scontato, appunto perchè era in corso da tantissimi anni, e ultimamente non era stato rivotato. Gli ultimi criteri sottoposti a votazione, nel 2002, inoltre non accennavano a questo accordo. Solo nel marzo del 2005 i due gruppi di materia (francese e tedesco) hanno scritto separatamente due lettere, poi protocollate, che riferivano questo vecchissimo accordo.
Per il prossimo a.s. sono state formate 14 nuove prime, 3 in più rispetto all'anno scorso, e con un colpo di mano, vale a dire, senza dire niente a noi di tedesco o al Collegio, e informando proprio all'ultimo minuto la RSU, il DS ha deciso di assegnare 2 classi a spagnolo, solo 3 a tedesco e 9 a francese, stravolgendo così una storia decennale e creando a noi di tedesco, da subito la perdita di una cattedra, e di molte negli anni a venire. La sua motivazione è stata la soddisfazione delle esigenze dell'utenza.
Le pre-iscrizioni ci comunicano le lingue studiate alle medie, ma poco di più. Per la sua scelta, ossia di assegnare 9 classi a francese e 3 a tedesco, il DS ha fatto riferimento agli allegati alla riforma Moratti, che dice essere ancora in vigore, dove verrebbe affermato che nella assegnazione della lingua alla scuola superiore dovrebbe essere assecondato il percorso linguistico della scuola media inferiore. Mi potreste dare i riferimenti giuridici necessari per contrastare questa sua decisione?
Ti chiedo anche se c'è qualche norma generale che concerni la sovrannumerarietà, ossia se anche per la scuola superiore esista qualcosa che garantisca il mantenimento delle cattedre, come per la lingua straniera nella scuola media inferiore (331/98, art. 30, mi sembra di ricordare) e per tutte le materie nella scuola superiore nel completamento a 18 ore (finanziaria 2003).
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| RISPOSTA |
Innanzitutto bisogna ricordare che deve essere la Scuola (attraverso i suoi Organi collegiali) a definire le classi, l’articolazione delle materie e quant’altro da “offrire” (il Pof artt. 3, 4 e 5 Dpr 275/99) alle famiglie. L’”accordo” di cui parli doveva comunque essere deliberato in Collegio ogni anno, perché dovrebbe essere parte integrante del Pof.
Nel modulo di iscrizione (giuridicamente non esiste più la pre-iscrizione) al primo anno le famiglie dovrebbero poter indicare la scelta per le lingue non comunicarvi quelle che gli allievi già studiano alla media. Tanto che l’art. 6 comma 3 Decreto sugli organici del 13/2/2007 prevede “nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti”.
A conferma di quanto già detto, anche nella scuola media era rilevante la scelta compiuta al momento dell’iscrizione, infatti l’art. 30 del DM 331/98 – ormai di fatto residuale per quanto riguarda la questione - prevedeva che, nel caso “di riduzione delle prime classi, con la conseguente contrazione del numero delle ore o delle cattedre di lingua straniera, tale contrazione deve riguardare, in primo luogo, l'eventuale cattedra orario e, in subordine, una delle cattedre ordinarie della lingua straniera meno richiesta dagli alunni iscritti”.
Per di più se dovesse mancare qualunque indicazione di scelta il criterio non può che essere quella del mantenimento dell’organico (le cd “risorse umane”) e deve essere comunque deliberato dagli organi collegiali (l’“istituzione scolastica” Dpr 275/99), non scelto dal Ds.
Per quanto riguarda la “riforma” niente è “ancora” (?) in vigore anche perché nulla è stato mai in vigore (la L. 228/2006 rinvia all’a.s. 2008/2009 l’avvio della “riforma” al superiore), a meno che - come Collegio e Consiglio d’istituto - non abbiate autonomamente accolto qualche sciocchezza della riforma (ma questo puoi dirmelo tu).
Quindi, se non ci sono stati i necessari passaggi negli organi collegiali, se nel Pof non è prevista la modifica applicata dal Ds, ritengo dobbiate ricorrere contro la proposta del Ds (ma le Rsu una volta informate non si sono opposte a questa previsione?) e l’eventuale attribuzione dell’organico da parte del Mpi.
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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