Come ribadito anche nella Premessa del CCDN 21/12/2001 sulla mobilità: "le modalità di assegnazione del personale ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, sono regolate dal contratto d'istituto, ai sensi del CCNL 99, art 6, comma 3, lett. h e del CCNL 2001, art. 3, comma 1 lett. e, l'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, del personale già titolare precede quella del personale neotrasferito e che, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo; nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai contenuti ed ai criteri dell'art. 25 del precedente contratto di mobilità"
CCDN 2001 ART. 25 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI DELL'ORGANICO FUNZIONALE DI CIRCOLO AI DOCENTI DELLLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE.
"Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, é da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N.L."
Quindi alla luce di queste norme:
1. SI, a meno che nel contratto d'istituto tra ds ed rsu non ci siano brutte sorprese;
2. NO;
3. "INSEGNANTE-PERSONA";
4. NO, se non vuoi;
5. DOVREBBE DECIDERE IL COLLEGIO, riguarda la progettazione didattico-organizzativa.
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