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| PERDENTI POSTO – ORGANICO DI DIRITTO E DI FATTO |
| Data:
23 Febbraio, 2005 |
| DOMANDA |
Insegno in un circolo didattico di Trapani. Nella mia scuola è stata redatta la graduatoria dei perdenti posto, in base a questa sono stati individuati i docenti perdenti posti. In adeguamento di organico di fatto, verranno individuati altri perdenti posto.
La graduatoria dalla quale attingere i nuovi perdenti posto deve essere rifatta o aggiornata? Se è sì, in base a quali riferimenti normativi. |
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| RISPOSTA |
Non deve essere rifatta nessuna graduatoria, bisogna solo aggiornare il servizio. Infatti, ai sensi dell'art. 1 comma 6 CCNI 20/6/2004 (ribadito dall'art. 2 comma 2 CCIR Sicilia del 2/7/2004) "la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata secondo le tabelle per i trasferimenti d'ufficio allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 27 gennaio 2004. Le tabelle (All. 1) vengono riportate unite al presente contratto con le seguenti precisazioni: nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso ...".
C'è però da precisare che gli eventuali soprannumerari nel cosiddetto "organico di fatto" potranno restare - se vorranno - nella propria scuola di titolarità anche se non dovesse esserci nemmeno un'ora (art. 5 comma 8 CCNI 20/6/2004). |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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