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ORGANICI SCUOLA ELEMENTARE
Data:    8 Marzo, 2003
DOMANDA Sono un insegnante di scuola elementare e vorrei conoscere la normativa per la formazione delle classi prime. In particolare:
- A quale numero di alunni scatta il diritto ad avere la seconda sezione della stessa classe? Quale è il numero minimo di alunni per attivare una classe?
- Se dopo la comunicazione dell'organico di diritto, il numero di alunni di una classe aumenta sino a raggiungere o superare il numero che consente l'attivazione della seconda sezione, a chi spetta istituire i relativi posti docenti?

RISPOSTA

La CM 16/2002, che ha trasmesso il testo del Decreto Interministeriale sugli organici, ha ribadito la normativa contenuta nei precedenti decreti:
- DM 331 del 24 luglio 1998 - Riorganizzazione della rete scolastica, formazione delle classi e determinazione degli organici del personale della scuola
- DM 141 del 3 giugno 1999 - Formazione classi con alunni in situazione di handicap
- DM 200 del 6 agosto 1999 - Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola.

Questa normativa prevede per la scuola elementare:
- le classi sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10 (art. 15 DM 331/ 1998);
- eventuali incrementi del numero delle classi sono disposti dai dirigenti scolastici, con apposito provvedimento motivato (art. 9 D.I. trasmesso dalla CM 16/2002).

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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