No, non è nel "suo potere".
Oltre che dal contratto d’istituto, l’assegnazione alle sezioni, ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso, nonché l’assegnazione alle singole classi è disciplinata dall’art. 396, commi 2, lett. d), e 3 del DLgs 297/94, che ne attribuisce la competenza al capo d’istituto “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto – art. 10 comma 4 - e delle proposte del collegio dei docenti – art. 7 comma 2”.
Ti allego la normativa vigente:
art. 5 CCDN 29/5/2002
“Nella scuola materna ed elementare, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, sono regolate dal contratto d’Istituto, ai sensi del C.C.N.L. 1999, art. 6 - comma 3- lettera H, e del C.C.N.L. biennio economico 2000/01, art. 3 - comma 1 - lettera E. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell’art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001”.
art. 25 CCDN 18/1/2001
“Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, é da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al CCDN concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall’art. 6 del CCNL”. |