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Verbali non veritieri
Data:    12 Aprile 2007
DOMANDA Nella mia scuola accade sovente che nei verbali del Collegio non vengano riportati passaggi significativi della discussione avvenuta. In un caso si è addirittura modificato il numero dei favorevoli e dei contrari a una delibera, senza che però si venisse a modificare il risultato della votazione. Cosa è possibile fare nei casi in cui il verbale non sia veriterio?

RISPOSTA L’art. 1 del Regolamento tipo per il funzionamento dei circoli didattici e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica (Cm 105/75) prevede che “di ogni seduta dell'organo viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate”. Il verbale è il documento giuridico in mancanza del quale è nulla la stessa attività dell'organo. Un verbale completo e dettagliato è la premessa indispensabile per ogni eventuale contestazione degli atti, pertanto, almeno per le questioni più importanti è sempre meglio presentare un intervento scritto da ricopiare. Nessuna censura può essere imposta alla verbalizzazione, se ciò dovesse accadere richiedere l'immediata sospensione della seduta per convocare Polizia o Carabinieri e denunziare l'accaduto: abuso di autorità, omissione di atti d'ufficio e falso ideologico.
Nonostante il fatto che il verbale dovrebbe essere redatto contestualmente allo svolgimento della riunione (sentenza Cons. di Stato, sez. I, n. 1375/66), ne è stata legittimata la redazione anche in un secondo momento, purchè venga letto e approvato all'inizio della riunione successiva (nota MPI 737/81). In questi casi potrebbe essere utile la registrazione della seduta, possibile previa decisione dell'organo collegiale (nota MPI 1430/82). Dopo l'approvazione del verbale da parte dell'organo esso va sottoscritto dal segretario (Cons. di Stato 323/68) e autenticato dal presidente della seduta (art. 2 D.I. 28/5/75).
Infine la Corte di Cassazione (V Sez. Penale sent. n. 2577/2004) ha confermato la condanna di una preside (quale presidente del Collegio dei Docenti) e di una docente verbalizzante per il reato di falso ideologico continuato perché avevano redatto il verbale "affermando circostanze non vere e tacendone altre che si erano effettivamente verificate". Naturalmente se è vero che "l'omessa verbalizzazione di eventi del tutto marginali non incide sulla genuinità del documento", è anche vero che "la falsa o distorta rappresentazione di alcuni significativi accadimenti comporta la lesione dell'interesse protetto" ... che "ha sempre rilevanza pubblica, con la conseguenza che la falsa attestazione di fatti, attesa la finalità del documento, integra il delitto in esame", ossia il falso ideologico.
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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