1. Il verbale dovrebbe essere redatto contestualmente allo svolgimento della riunione (sentenza Cons. di Stato, sez. I, n. 1375/66), ma ne è stata legittimata la redazione anche in un secondo momento, purchè venga letto e approvato all'inizio della riunione successiva (nota MPI 737/81). Dopo l'approvazione del verbale da parte dell'organo esso va sottoscritto dal segretario (Cons. di Stato 323/68) e autenticato dal presidente della seduta (art. 2 D.I. 28/5/75).
2. Solo "gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola" art. 43 DLgs. 297/94. In tutti i casi bisogna rispettare quanto previsto dalla L. 241/90 sulla trasparenza amministrativa.
3. Vedi sopra, punto 2. |