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SUPPLENTE MEMBRO DI SEGGIO ELETTORALE
Data:    19 Aprile, 2004
DOMANDA Sono una precaria su posto vacante di sostegno sino ad avente diritto, mi è stato chiesto dal preside, anzi quasi imposto, di lavorare domenica dalle 8 alle 12.30 e lunedì dalle 8 alle13.30 come presidente di seggio per l'elezione del consiglio di istituto. In cambio di tale prestazione anzichè essere retribuita con lo straordinario mi è stato detto che devo prendere un giorno libero in settimana, in sostituzione della domenica. Mi chiedo:
a) se è possibile che il preside conferisca l'incarico di presidenza di seggio a un insegnate precaria fino ad avente diritto (in teoria l'avente diritto potrebbe arrivare anche il giorno prima delle elezioni);
b) se è corretto che vengano impiegati nel seggio solo precari su sostegno (infatti siamo in due in queste condizioni). Se dovesse infatti essere impegnato un docente curricolare ci sarebbe il problema della sostituzione del giorno di permesso e quindi del pagamento dello straordinario, nel nostro caso invece no, dato che essendo insegnanti di sostegno è sempre presente l'insegnate di materia e ... il ragazzino handicappato può fare tranquillamente a meno dell'insegnate ...
c) se è corretto che non venga riconosciuto lo straordinario per una prestazione che cade di domenica.

RISPOSTA a) non è possibile. A mio parere la vostra nomina nel seggio elettorale è illegittima, infatti, come ribadisce la CM 70/2003, le elezioni sono ancora regolate dalla OM 215/1991, il cui art. 38 prevede che "ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede", ma essendo voi supplenti temporanei non avete diritto al voto (art. 10 comma 5 OM 215/1991).
b) mi pare assolutamente scorretto, ma tipico di molti DS che intendono solo risparmiare anche a danno del servizio.
c) Per quanto riguarda le altre domande, l'art. 39 della stessa OM prevede che:
"1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia".
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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