Finchè gli Organi Collegiali non verranno scippati delle prerogative a loro spettanti, le ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA sono quelle previste dall'art. 10 del DLgs 297/94, il Testo Unico.
Pertanto non c'è dubbio che il Consiglio d'Istituto (comma 3) "... ha potere deliberante ... nelle seguenti materie: ... b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto di materiali di consumo occorrenti alle esercitazioni", e che (comma 10) "la Giunta Esecutiva ... prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere".
L'ufficio tecnico (è una commissione "di esperti" decisa dal Consiglio?) di cui parli potrebbe solo dare un parere, su espressa richiesta del Consiglio, sulle caratteristiche TECNICHE, appunto, delle proposte pervenute, ma non può "scegliere" nessun acquisto (per altro gli acquisti non si "scelgono" si deliberano!), non ne avrebbe nessuna responsabilità che ricadrebbe sempre sulla Giunta o su chi firma i mandati di pagamento.
Infatti si creerebbe una situazione paradossale al momento di firmare i mandati (e la cosa ti riguarda direttamente se sei anche delegato alla firma): i membri della Giunta firmerebbero mandati che non eseguono delibere del Consiglio?
Infine ti ricordo che l'art. 24 del DPR 3/57 sulla Responsabilità degli organi collegiali, prevede che "quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso" (vedi anche a questo proposito gli articoli 1292 e 2055 del Codice Civile). |