Le ore aggiuntive di insegnamento eccedenti le 18 vengono assegnate e retribuite ai
sensi del combinato disposto dell'art. 3 del DPR 399-1988 (CCNL 1988) e dell'art. 6 del DPR 209-1987 (CCNL 1987). Ti allego entrambe le norme.
Le ore aggiuntive vengono assegnate fino a 24 ore e retribuite come previsto dalle ore che ti allego e per l'esclusivo periodo in cui vengono effettuate.
E' ovvio che accettare ore aggiuntive presuppone il fatto che un o una precario-a non possa lavorare ed a tale riguardo non capisco perché scrivi "le ore sono state assegnate dietro accettazione ad un altra collega". Infatti, la collega ha un diritto riconosciutole da una legge dello stato e se nessuno accetta l'orario aggiuntivo il preside è tenuto a nominare un supplente.
Chiariscimi però meglio se la legge a cui ti riferisci è la 104 o la 1204.
Spero di averti esaurientemente risposto e ti saluto.
DPR 209-1987
Art. 6.
Prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonchè, nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo più lungo, hanno diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennit… integrativa speciale.
2. Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario
settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è
compensata, ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 Maggio 1974, n. 417, per l'intera durata
dell'anno scolastico o della nomina.
DPR 399-1988
Art. 3.
Trattamento economico
10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, può prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6. |