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RESPONSABILITÀ – VIGILANZA ALUNNI
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DOMANDA Sono docente di scuola elementare e nella mia scuola spesso sono costretta a lunghe attese al termine della giornata scolastica a causa di genitori ritardatari.
La norma prevista dall'art.2048 cc mi obbliga anche in questo caso alla vigilanza del minore?
A chi posso affidare l'alunno fino al momento in cui verrà a prenderlo il proprio genitore?

RISPOSTA

L'art. 2048 del Cod. Civ. prevede che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza", l'obbligo della vigilanza è dell'istituzione scolastica - riguarda quindi le responsabilità generali del dirigente scolastico - si estende “dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita" (cfr. Cass. 5424/1986), e anche ai danni che gli allievi possono causare a sé stessi (Cass. 260/1972, 8890/95 e Corte dei Conti 40/98).
Le responsabilità del dirigente sono ovviamente relative all'organizzazione della vigilanza, mentre docenti e collaboratori scolastici se ne assumono in prima persona l'onere: infatti, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi" (art. 42 comma 5 CCNL 95), mentre i collaboratori scolastici svolgono la "sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti" (Tab. D CCNL 2001).
Le stesse sentenze riconoscono la responsabilità del docente solo quando quest'ultimo abbia violato, per dolo o colpa grave, gli obblighi di servizio (art. 55 DLgs. 165/2001, DPR 3/57 Parte Prima - Titolo II - Capo II - Responsabilità).

Fatta questa necessaria premessa, non puoi essere costretta ad attendere l'arrivo dei genitori, non è un tuo obbligo di lavoro e se dovesse esserci un ordine di servizio che lo prevedesse puoi opporre una "rimostranza scritta".
Devi solo assicurarti che tutti gli allievi abbiano lasciato la scuola - sarebbero i genitori ad essere responsabili di "abbandono di minore" se non fossero presenti all'orario previsto per l'uscita degli alunni, ma è ovvio che non si arriva a tanto e che sono possibili ritardi, in questo caso molte scuole, previa trattativa tra RSU e DS, e prevedendo un apposito compenso per i collaboratori scolastici (in analogia a quanto previsto dall'art. 2 lett. D - Accordo sulle Funzioni Miste 27/9/2000) "assicurano un breve periodo di accoglienza e di sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all'orario".

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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