Innanzitutto è necessario ribadire che il recupero è previsto SOLAMENTE SE la riduzione deriva da motivazioni didattiche (art. 3 comma 5 Regolamento dei curriculi D.I. 234/2000) e non da "motivi estranei alla didattica" (CM 620/97 - Interpretazione autentica dell'art. 41 CCNL 95).
Pertanto, nel primo caso, è lo stesso POF (elaborato dal Collegio e adottato dal Consiglio di circolo o d'istituto) della scuola, che ha previsto la riduzione, che deve individuare le modalità di recupero delle "residue frazioni di tempo", con le uscite o con ogni altra attività approvata dal Collegio (art. 24 del CCNL 99, artt. 4 e 8 del DPR 275/99). |