|
|
| |
|
|
 |
| PROLUNGAMENTO COATTO DELL’ORARIO |
| Data:
15 Settembre, 2003 |
| DOMANDA |
Nel caso in cui l'assenza di un docente proprio non possa essere coperta né con i completamenti a 18 ore (scuola superiore) né con le disponibilità volontaria ad effettuare ore eccedenti, può in tal caso il DS assegnare la sostituzione, eventualmente con ordine di servizio, a chi non ha dato la disponibilità, e ciò con la motivazione (in ogni caso non trascurabile) che bisogna comunque garantire la prestazione di un pubblico servizio e che studenti minorenni non possono essere né lasciati da soli né mandati a casa anzitempo?
E se può, ha dei limiti inderogabili di preavviso (tipo giorno prima), oppure nella mattinata stessa, quando l'assenza non sia stata preannunciata, può imporre ad un insegnante di effettuare un'ora di sostituzione dopo che questi aveva ormai ultimato il proprio orario per quel giorno?
E non è che, per caso, c'è qualcosa di nuovo in materia nell'ultimo contratto?
Inoltre: ricevuto l'eventuale ordine di servizio, la sostituzione va comunque effettuata per poi procedere con la rimostranza, o ci si può rifiutare? |
|
| RISPOSTA |
La responsabilità di erogare il pubblico servizio è esclusivamente del DS che può operare soltanto nell'ambito previsto dalle norme (ti ricordo che nella pubblica amministrazione ogni atto deve essere supportato da una norma - art. 97 Costituzione "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione" - non è possibile trovare norme che vietino i comportamenti illegittimi).
Nessuna norma prevede (se il DS la conoscesse è obbligato a citarla nel suo ordine di servizio) la possibilità di prolungare coattivamente l'orario di lavoro del lavoratore, e, vista la difficoltà a trovare colleghi a disposizione con le cattedre portate a 18 ore frontali, non è ammissibile che siano i docenti a dover subire un ulteriore aggravio.
Nonostante quanto comunemente si possa credere il DS può risolvere la situazione anche nominando un supplente (art. 22 comma 6 L. 448/2001 Finanziaria 2002, comma 78 dell’art. 1 L. 662/96, Finanziaria 97) come ha recentemente confermato la Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello (Sent. 59/2004). Per scaricare il testo della sentenza www.cobas-scuola.org/rsu/SupplSentCorteDeiConti.html
In ogni caso, qualunque organizzazione del lavoro deve essere contrattata e non può essere determinata unilateralmente dal DS. |
| |
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
|
|
| |
|
|
|