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ORE A DISPOSIZIONE
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DOMANDA Nella mia scuola molti insegnanti hanno un orario articolato su 16 o 17 ore settimanali con 2 o 1 ora a disposizione. Il DS sostiene che le ore a disposizione non possono essere "calendarizzate" in modo rigido, ma vengono a costituire un monte ore annuale pari al numero di ore a disposizione la settimana moltiplicato per 33, e possono essere usate anche in pacchetti di più ore in qualsiasi momento.
Il DS propone anche di utilizzare una parte del monte orario delle ore a disposizione per altre attività scolastiche del tipo: sistemazione laboratori, biblioteche, allestimento progetti, ... ecc.
Vorremmo sapere come dobbiamo comportarci. Possiamo chiedere che sia fissata sull'orario settimanale di lezione la disponibilità degli insegnanti? È possibile rifiutare di superare, se non pagati, l'orario settimanale di 18 ore? Cosa fare?

RISPOSTA

Tutte le eventualità di cui parli devono essere contenute nel Piano annuale delle attività, che è "deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione" (art. 24 comma 4 CCNL 99), quindi attenzione a quello che viene deliberato in collegio dei docenti!
È quindi certo che potete fissare le ore a disposizione nell'orario (possono essere anche cumulate, ma comunque calendarizzate), oppure destinarle a "interventi didattici ed educativi integrativi" (art. 41 comma 3 CCNL 95), ovviamente se le impegnate in un modo non potete farlo nell’altro! Ripeto: dipende dalla delibera del collegio.

Non è possibile obbligare nessuno a superare le 18 ore, è però possibile chiedere la disponibilità ai docenti di effettuare "ore eccedenti" (art. 70 CCNL 95), ore che sono finanziate con un fondo apposito.

Dovete bocciare, o modificare, in Collegio docenti il Piano delle attività che il DS propone e approvarne invece un altro che contenga le vostre esigenze.

Potete anche chiedere (raccogliendo le firme di 1/3 dei docenti, art. 7 comma 4 DLgs. 297/94) la convocazione di un Collegio per discutere e deliberare su tutta questa situazione, o per modificare un piano che risultasse già approvato.

Se il DS non mette ai voti il Piano è illegittimo qualunque ordine di servizio, contro il quale potete presentare una rimostranza scritta (art. 17 DPR 3/57) e quindi avviare un eventuale contenzioso in sede giudiziale.

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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