Cobas
Logo
 
 
Sei in: home > faq > orario > ORARIO INIZIO LEZIONI
Indietro
ORARIO INIZIO LEZIONI
Data:   
DOMANDA Può il Consiglio d'Istituto fissare l'orario di inizio delle lezioni prima delle 8,00 o meglio è legittimo un orario simile? Ci sono norme a salvaguardia delle lavoratrici madri in tal senso?
Inoltre il Preside può pretendere che gli insegnanti siano presenti nell'istituto 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, Se sì in base a quale normativa? E' comunque legittimo non conteggiare questo anticipo come orario di lezione?

RISPOSTA

Il comma 4 dell'art. 10 DLgs. 297/94 - Testo Unico prevede che "il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi ... all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali", quindi è possibile, in presenza di determinate condizioni che lo richiedano, fissare l'orario prima delle 8.00.
In analogia con quanto previsto per l'orario del personale ATA (art. 52 comma 2 CCNI 99) il contratto d'istituto tra DS e RSU può prevedere che sia i dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e, successivamente anche coloro che abbiano particolari necessità di inserimento di figli in asili nido o figli in età scolare, siano favoriti, a domanda, nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita.

Il comma 5 dell'art. 42 del CCNL 95 stabilisce che "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi", essendo un obbligo di servizio aggiuntivo a quello della didattica non va conteggiato.

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
Torna su
Copyright© COBAS Scuola Sardegna
La sede regionale e provinciale dell'Associazione:
si trova a Cagliari in via Donizetti 52 Tel. e Fax (Q) 070485378
e-mail cobascuola.ca@tiscali.it