|
|
| |
|
|
 |
| OBBLIGHI DI SERVIZIO O REPERIBILITÀ |
| Data:
23 Febbraio, 2005 |
| DOMANDA |
Diversi dirigenti scolastici, durante i giorni in cui l'attività didattica è sospesa convocano, fermo restando il rispetto del preavviso, il collegio docenti, o qualsiasi altra riunione in cui siamo tenuti a partecipare, utilizzando qualsiasi delle 12 ore che intercorrono fra le 08.00 e le 20.00.
In più, per altri tipi di riunioni (consigli di classe etc), una volta fissata data e ora la modificano con elevata frequenza spaziando, come orario, dalla prima mattina fino alla sera inoltrata, a propria discrezione!
Ora io mi chiedo: per noi docenti esiste un orario di servizio quando l'attività didattica è sospesa (vacanze etc), durante il quale prestare lo stesso e partecipare alle riunioni, oppure il dirigente scolastico può disporre della nostra intera giornata, come se noi fossimo in permanente "reperibilità"? |
|
| RISPOSTA |
Non esiste nessuna "reperibilità", gli orari delle riunioni sono deliberati dallo stesso organo collegiale e non possono essere modificati.
Infatti:
- gli obblighi di lavoro dei docenti sono stabiliti dagli artt. 25, 26 e 27 del Ccnl 2003, per quanto riguarda la questione in oggetto - "attività funzionale all'insegnamento" - il punto di riferimento è il comma 3 lett. a) dell'art. 27;
- la calendarizzazione - entro i limiti delle 40 ore annue - è compito del Collegio (art. 26 comma 4) all'interno della delibera che approva il Piano annuale delle attività;
- qualora questa calendarizzazione non ci sia permane comunque il termine di preavviso di almeno 5 giorni (che deve contenere anche l'orario di inizio e fine della riunione, Cm 37/76) già previsto dalla Cm 105/75 (poi ribadito dall'art. 12 del Dpr 209/87) e il cui mancato rispetto invalida la seduta. Il Regolamento di ogni istituto potrebbe prevedere qualche variazione, ma certamente mai consentire quanto succede nella tua scuola. Se il punto non è trattato dal Regolamento interno vale quanto previsto dalla Cm 105/75 (art. 40 DLgs 297/94 - Testo Unico).
Contro l'atteggiamento di questi "dirigenti" è opportuno opporre una "rimostranza scritta" (art. 17 Dpr 3/57 richiamato dall'art. 142 Ccnl 2003) ed eventualmente avviare un contenzioso per ripristinare il diritto violato. |
| |
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
|
|
| |
|
|
|