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OBBLIGHI DI SERVIZIO O REPERIBILITÀ
Data:    23 Febbraio, 2005
DOMANDA Diversi dirigenti scolastici, durante i giorni in cui l'attività didattica è sospesa convocano, fermo restando il rispetto del preavviso, il collegio docenti, o qualsiasi altra riunione in cui siamo tenuti a partecipare, utilizzando qualsiasi delle 12 ore che intercorrono fra le 08.00 e le 20.00.
In più, per altri tipi di riunioni (consigli di classe etc), una volta fissata data e ora la modificano con elevata frequenza spaziando, come orario, dalla prima mattina fino alla sera inoltrata, a propria discrezione!
Ora io mi chiedo: per noi docenti esiste un orario di servizio quando l'attività didattica è sospesa (vacanze etc), durante il quale prestare lo stesso e partecipare alle riunioni, oppure il dirigente scolastico può disporre della nostra intera giornata, come se noi fossimo in permanente "reperibilità"?

RISPOSTA Non esiste nessuna "reperibilità", gli orari delle riunioni sono deliberati dallo stesso organo collegiale e non possono essere modificati.
Infatti:
- gli obblighi di lavoro dei docenti sono stabiliti dagli artt. 25, 26 e 27 del Ccnl 2003, per quanto riguarda la questione in oggetto - "attività funzionale all'insegnamento" - il punto di riferimento è il comma 3 lett. a) dell'art. 27;
- la calendarizzazione - entro i limiti delle 40 ore annue - è compito del Collegio (art. 26 comma 4) all'interno della delibera che approva il Piano annuale delle attività;
- qualora questa calendarizzazione non ci sia permane comunque il termine di preavviso di almeno 5 giorni (che deve contenere anche l'orario di inizio e fine della riunione, Cm 37/76) già previsto dalla Cm 105/75 (poi ribadito dall'art. 12 del Dpr 209/87) e il cui mancato rispetto invalida la seduta. Il Regolamento di ogni istituto potrebbe prevedere qualche variazione, ma certamente mai consentire quanto succede nella tua scuola. Se il punto non è trattato dal Regolamento interno vale quanto previsto dalla Cm 105/75 (art. 40 DLgs 297/94 - Testo Unico).
Contro l'atteggiamento di questi "dirigenti" è opportuno opporre una "rimostranza scritta" (art. 17 Dpr 3/57 richiamato dall'art. 142 Ccnl 2003) ed eventualmente avviare un contenzioso per ripristinare il diritto violato.
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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