Se la "merenda" è una semplice pausa durante le attività didattiche è ovvio che deve svolgersi nelle singole aule in cui sono impegnate le classi e alla presenza degli insegnanti in servizio; se si tratta della "mensa" e le classi sono riunite negli appositi locali per consumare il pasto, gli obblighi di vigilanza e assistenza (visto che devono svolgersi all'interno delle 22 ore settimanali di insegnamento - art. 41 commi 2 e 6 del CCNL 95) rientrano comunque nelle competenze degli insegnanti delle diverse classi.
Pertanto non è legittimo che ti vengano affidate 5 classi, e se c'è un ordine di servizio che te lo impone per opporti devi prima presentare una "rimostranza scritta" ai sensi dell'art. 17 del DPR 3/57 (il modulo puoi trovarlo sul nostro VADEMECUM: http://cobas-scuola.org/vademecumFrame.html), quindi, nel caso l'ordine venisse reiterato per iscritto, procedere per via giudiziale.
In generale, per quanto riguarda gli obblighi di sorveglianza è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che essi si estendano "dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894) . Esso mira a impedire non soltanto che l'allievo compia atti dannosi a terzi, siano o meno coetanei ed estranei all'ambito scolastico, ma che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo (cfr. Cass. 3/2/1972, n. 260; Cass. 1/8/1995, n. 8890)".
"Il limite interno della responsabilità è rappresentato dall'impossibilità di impedire il fatto dannoso" , pertanto, visto anche il riconoscimento della "particolare rischiosità dell'attività di vigilanza" che coinvolge il modo in cui è organizzato tale servizio di vigilanza da parte dell'amministrazione scolastica, solo qualora venga riconosciuta la sussistenza di dolo o colpa grave dell'insegnante, che "nel pieno esercizio delle sue funzioni istituzionali " ha mancato di porre in essere una seria ed accurata sorveglianza degli alunni ad essa affidati "causando così le premesse per il verificarsi dell'incidente" il MPI può rivalersi nei suoi confronti (Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio sentenza n° 40/98 R). |