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| IDEI – ASSENZA ALUNNI |
| Data:
27 Novembre, 2003 |
| DOMANDA |
Nella nostra scuola l'anno scolastico è cominciato due settimane prima. Il collegio ha deliberato di dedicare una settimana di Novembre al recupero, mentre alunni e docenti non interessati a questa attività hanno usufruito di una settimana di vacanze. Le ore dedicate al recupero sono state, per quel che mi riguarda, 20 ma al momento del pagamento ne ho ritrovate 18 perché, secondo il D.S., non essendo stati presenti i ragazzi per quelle due ore ,anche se io comunque non mi sono allontanata dalla scuola, quelle ore non possono essermi corrisposte. È vero tutto ciò? |
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| RISPOSTA |
No. Se erano previste 20 ore, non è vero quello che sostiene il DS.
Infatti, ai sensi dell'art. 1256 del Cod. Civile "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti)" e dell'art. 1218 "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160)". |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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