L'art. 27 del CCNL 1998-2001 prevede le cosiddette "Collaborazioni plurime"
che consistono nella possibilità per i docenti di prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo d’istituto, che dovrebbe solo verificare l'incompatibilità oraria con i tuoi obblighi di servizio.
Altre modalità di attuazione potrebbero poi essere previste nel contratto del tuo istituto, stipulato tra dirigente ed RSU. |