Hai perfettamente ragione.
La CM 45/2000 prevede che laddove sia possibile scegliere tra più soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente con le esigenze del servizio, risulti la meno gravosa per il dipendente, al fine di garantire che il diritto alla fruizione del part-time possa essere esercitato in modo pieno e non venga nei fatti reso difficoltoso.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 100/2001 le RSU, nella Contrattazione integrativa d’istituto, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time.
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