Innanzitutto occorrerebbe ricordare ai dirigenti la CM 45/2000 riguardo "la necessità che, in tutte le situazioni di impiego del personale part-time, laddove sia possibile scegliere tra più soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente con le esigenze del servizio, risulti la meno gravosa per il dipendente, al fine di garantire che il diritto alla fruizione del part-time possa essere esercitato in modo pieno e non venga nei fatti reso difficoltoso ... nella individuazione delle possibili articolazioni della prestazione lavorativa sia favorita, nella salvaguardia della esigenza della continuità didattica delle classi e del principio della unicità del docente per ciascun insegnamento, quella segnalata dall'interessato (ad esempio prestazione su tre giorni settimanali invece che su quattro al fine di rendere meno oneroso l'impegno lavorativo, come già raccomandato nella C.M. n. 62 del 19 febbraio 1998, con la quale è stata trasmessa l'O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998)".
1. In genere il tipo di part-time (verticale o orizzontale) andrebbe specificato nella richiesta inoltrata al C.S.A. (ex Provveditorato), è in ogni caso possibile specificarlo, o eventualmente modificarlo, nel contratto che devi firmare a scuola con il DS (commi 6 e 7 art. 46 CCNL 95);
2. una riduzione proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell'anno (comma 11 art. 46 CCNL 95);
3. "Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito" (comma 7 art. 7 OM 446/97). |