Due rapporti di lavoro subordinato, anche part-time, presso pubbliche amministrazioni sono incompatibili.
L'art. 10 del DLgs. 100/2001 - Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - ribadisce "quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".
Pertanto "la trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica" (art.1, comma 58, della legge n. 662/96), e specificatamente per la scuola "ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662/96 l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica" (art. 4 comma 1 OM 446/97).
Inoltre, anche la regione dovrebbe comportarsi in maniera analoga, a meno che non abbia specificatamente disposto in senso diverso, dato che l'art. 39 comma 27 della L. 449/97 prevede che "le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo". |