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MOBILITÀ – PRECEDENZE
Data:    15 Settembre, 2003
DOMANDA Nella nuova ordinanza trasferimenti 2003-2004 c'è la novità che prevede per la scuola superiore di secondo grado la precedenza di trasferimento all'interno dell'istituto da una disciplina all'altra se si tratta di organici distinti e se la disciplina non è sovrannumeraria nel comune.
Dunque anche l'insegnante di sostegno di area umanistica come me, finiti i 5 anni potrebbe transitare su una eventuale cattedra di lettere A050 se ci fosse? e questo vale anche per i passaggi di cattedra? potrei cioè avere la precedenza su filosofia e storia?

RISPOSTA

La precedenza a cui ti riferisci è prevista dall'art. 18 comma 13 del CCNI si applica nell'ambito dello stesso istituto, quando sono presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune,purchè non vi sia esubero per la stessa classe di concorso nell'ambito del comune. Gli organici sono distinti quando sono di diversa tipologia (come già avviene negli istituti in cui ci sono corsi diurni e serali dove appunto, l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni).Tale precedenza riguarda le diverse tipologie di istituto che sono state accorpate e, probabilmente è stato questo lo spirito dell'introduzione di tale precedenza.

Comunque, essendo l'organico sul sostegno distinto da quello normale, in effetti sembrerebbe che tale precedenza potesse valere anche in questo caso comunque, a mio avviso, dovrebbe valere soltanto sulla stessa classe di concorso e non all'interno dell'ambito.

 
Risponde Gabriella Bresci: Cobas-Scuola di Pisa
 
 
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