La precedenza a cui ti riferisci è prevista dall'art. 18 comma 13 del CCNI si applica nell'ambito dello stesso istituto, quando sono presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune,purchè non vi sia esubero per la stessa classe di concorso nell'ambito del comune. Gli organici sono distinti quando sono di diversa tipologia (come già avviene negli istituti in cui ci sono corsi diurni e serali dove appunto, l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni).Tale precedenza riguarda le diverse tipologie di istituto che sono state accorpate e, probabilmente è stato questo lo spirito dell'introduzione di tale precedenza.
Comunque, essendo l'organico sul sostegno distinto da quello normale, in effetti sembrerebbe che tale precedenza potesse valere anche in questo caso comunque, a mio avviso, dovrebbe valere soltanto sulla stessa classe di concorso e non all'interno dell'ambito. |