Cara Roberta, la Legge 104-92 prevede la precedenza rispetto alla sede di lavoro per il lavoratore portatore di handicap o che assiste un familiare.
Quest'anno la norma contrattuale è stata modificata poichè è rimasta la precedenza per il trasferimento in capo al lavoratore portatore di handicap e per i genitori anche adottivi di portatori di handicap in situazione di gravità, ed al figlio unico, in grado di prestare assistenza, o coniuge di persona handicappata in situazione di gravità.
Gli altri familiari (parenti o affini entro il terzo grado), che assistono un portatore di handicap non possono più avere la precedenza sul trasferimento ma solo sull'utilizzazione.
Ciao
Nicola Giua |