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FLESSIBILITÀ - DEFINIZIONI
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DOMANDA Insegno in una scuola elementare a T.P. da due anni inglobata in un "comprensivo". I nostri colleghi della scuola media da due anni sperimentano la suddivisione del monte ore annuale delle discipline in una quota dell'85% quale quota oraria riservata agli insegnamenti curricolari obbligatori e in una quota del 15% destinata all'ampliamento dell'offerta formativa (progetti ecc). In virtù di questa scelta essi possono accedere al compenso accessorio del Fondo di Istituto (Art. 31). Noi della scuola a Tempo Pieno che "per definizione" richiede la flessibilità organizzativa e didattica, la turnazione, l'arricchimento dell'offerta formativa (ogni classe realizza due o tre progetti almeno in un anno), secondo il preside, non abbiamo diritto a questo compenso - a meno che - come i nostri colleghi della media, dal prossimo anno scolastico non suddividiamo il monte ore annuale nella quota nazionale obbligatoria e in quella riservata alle istituzioni scolastiche.
Ma ha ragione il preside ?

RISPOSTA

NO, il preside non ha ragione.
La definizione della "flessibilità" sta diventando il tormentone di tutti i contratti d'istituto da quando sono stati previsti specifici compensi, che dobbiamo ricordare derivano da risparmi fatti sempre sulla nostra pelle (somme non spese e somme destinate al "concorsaccio").
In genere i DS - che dirigono solo quando ci sono da contrastare le legittime richieste dei lavoratori - cercano di limitare la "flessibilità" alle generali indicazioni riportate nel CCNI 99 e nel comma 2 dell'art. 4 del DPR 275/99, che per di più sottolinea esplicitamente che: "le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari". Lo stesso Ministero ha fornito proprie indicazioni (consulta http://www.istruzione.it/argomenti/autonomia/definisce/default.htm ), che non considera assolutamente esaurienti dell'intera casistica, prevedendo "tra l'altro" che:
"I tempi dell'insegnamento possono essere infatti combinati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare
* specifici percorsi di
- accoglienza
- continuità
- orientamento e/o riorientamento
* fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio
* attività laboratoriali pluridisciplinari
* diminuzione del numero delle discipline mediante la concentrazione del loro monte ore annuale in un solo quadrimestre.

A loro volta i gruppi di alunni possono essere articolati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare
* gruppi più grandi per le lezioni frontali
* gruppi più piccoli per le esercitazioni, il sostegno, il recupero, l'approfondimento
* gruppi temporanei di livello e/o di riallineamento
* gruppi di laboratorio
* gruppi per le discipline opzionali
* gruppi per le discipline facoltative

Per affrontare le difficoltà
Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare
* moduli di allineamento, paralleli a quelli delle varie classi, indirizzati a piccoli gruppi nei quali gli allievi, oltre a proseguire il normale programma di studio, sono guidati a lavorare sulle carenze individuali
* discipline e attività nelle quali gli alunni possono ottimizzare l'uso delle proprie capacità
* moduli di passaggio da un indirizzo a un altro della scuola superiore
* moduli di passaggio dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale
* moduli di riallineamento per chi rientra nel sistema di istruzione.

Per promuovere le eccellenze
Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare o nella quota facoltativa del curricolo
* moduli di approfondimento per gruppi di eccellenza
* moduli di riorientamento per la scoperta di specifiche vocazioni
* discipline e attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi".

Concludendo, mi pare ci siano margini sufficientemente ampi per consentire agli Organi collegiali e alle RSU di dare una definizione della flessibilità legata alla vostra specifica realtà (anche secondo me il T.P. è flessibile per definizione) e per non sottostare agli assurdi diktat del DS.

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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