Come era già previsto dall'art. 3 DM 28/6/91 (poi ripreso dall'art. 129 DLgs 297/94), "l'insegnamento della lingua straniera è impartito per tre ore settimanali per classe in aggiunta all'orario delle attività didattiche stabilito in 27 ore settimanali", era pertanto possibile arrivare fino a 7 classi.
La Nota 26/6/2003 ha però previsto "un’ora settimanale per le prime classi e due ore per le seconde in conformità di quanto previsto nelle indicazioni nazionali. Tale quantificazione poggia sull’ipotesi che il nuovo quadro orario vada applicato a tutte le classi prime e seconde della scuola primaria, comprese quelle in cui l’insegnamento della lingua straniera viene attualmente impartito per un numero di ore diverso", con la conseguente "possibilità di impiegare gli insegnanti specialisti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) in un maggior numero di classi rispetto a quello attuale: ciò in coerenza con l’ipotesi di un minore impegno orario nelle classi di cui trattasi", però "senza determinare situazioni di soprannumerarietà".
La CM 58/2003 ha poi aggiunto vagamente che "nella formazione dei posti si avrà cura di evitare che alcuni docenti vengano impegnati su un numero eccessivo di classi".
Si annuncia quindi un incremento indiscriminato delle classi, che potrebbe essere contenuto solo da un buon contratto d'istituto tra DS e RSU sull'utilizzazione del personale, che preveda un'equa distribuzione dei carichi di lavoro. |