Testo del Decreto Ministeriale emesso in seguito ad un accoglimento di ricorso da parte del Presidente della Repubblica (e annesso parere del Consiglio di Stato), relativo all'obbligatorietà dell'elezione in Collegio delle Funzioni Obiettivo.
Gli incarichi che vengono assegnati ai docenti per realizzare l'autonomia scolastica, sono di natura elettiva. E dunque, il verbale della riunione del collegio dei docenti, durante la quale sono stati attribuiti gli incarichi, deve riportare i risultati della consultazione elettorale. In caso contrario la relativa delibera è nulla e bisogna rifare tutto da capo.
E' questo il principio affermato in un decreto del Presidente della Repubblica, che ha accolto un ricorso straordinario presentato da un docente di una scuola superiore di Treviso, che non era stato eletto. La pronuncia rimette in discussione i meccanismi di designazione degli incarichi, indicati dalla normativa con l'espressione di "funzione obiettivo".
La pronuncia del Capo dello Stato è conforme al parere espresso dal Consiglio di Stato nel corso dell'istruzione del procedimento. Il decreto presidenziale è un provvedimento che fa seguito ad un cosiddetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: una forma di impugnazione degli atti amministrativi alternativa al ricorso giurisdizionale. Esso consiste nella presentazione di una domanda, del tutto analoga al ricorso gerarchico, che va inoltrata entro 120 giorni dall'emissione dell'atto che si vuole annullare. Il ricorso viene quindi istruito dal ministero competente, che lo inoltra al Consiglio di Stato per un parere. Dopo l'acquisizione della pronuncia dei magistrati amministrativi, il ministro propone l'adozione della decisione al Presidente della Repubblica, conformemente al parere del Consiglio di Stato. Se il ministro intende proporre una decisione difforme dal parere, ha l'obbligo di sottoporla preventivamente al Consiglio dei ministri. Il provvedimento finale viene adottato dal Capo dello Stato con decreto motivato. Il decreto può essere impugnato solo per revocazione: una procedura molto rigida che può essere attuata solo in casi eccezionali.
(Dpr 2001 su parere Consiglio di Stato 1356/2000)
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001
Il Presidente delle Repubblica
VISTO il ricorso proposto in data 25.1.2000 dal Prof. A. G. avverso il verbale n.4 a.s.1999/2000 relativo alla seduta del Collegio dei docenti dell’I.T.C.G."Martini" di Castelfranco Veneto (Treviso) del 22.10.1999, nella parte in cui vengono designati i docenti destinatari delle funzioni obiettivo [1] ;
VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D.26.6.1924, n.1054 e successive modificazioni;
VISTO il R.D. 21.4.1942, n.444, che approva il regolamento per l’esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;
VISTO il D.P.R. 24.11.1971, n.1199, contenente le norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
VISTO l’art.17, comma 25, lett.b, della legge 15 maggio 1997, n.127 [2] ;
VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda – nell’adunanza del 22.11.2000 (n.1356/2000), il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
VISTO il D.L.vo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni [3] ;
SULLA proposta del Ministro delle Pubblica Istruzione;
DECRETA
Il ricorso di cui alle premesse è accolto.
ROMA Addì 26 Aprile 2001
F.to Carlo Ciampi
Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Seconda 22 novembre 2000
N.sezione 1356/2000
Oggetto: Ministero Pubblica Istruzione Ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica proposto dal sig. G. A. avverso designazione docenti funzioni obiettivo.
Vista la relazione n.2618 in data 29/09/2000 con la quale il Ministero delle Pubblica Istruzione (direz.ne Gen.le Istruzione Tecnica Div.V) ha visto il parere in ordine all’affare di cui in oggetto.
Esaminati gli atti e udito il relatore – estensore, consigliere Roland Ernst Bernabè.
Ritenuti i fatti come esposti nella relazione della sopra citata Amministrazione.
PREMESSO:
Con ricorso straordinario il prof. A. G. impugna il verbale di data 22/10/1999 del collegio dei docenti dell’I.T.C.G. "Martini" di Castelfranco Veneto (Treviso), nella parte in cui vengono designati i docenti destinatari delle funzioni obiettivo.
Il ricorrente ritiene viziato la delibera di designazione per violazione di legge relativamente all’art. 37, nn. 3 [4] e4 D.lgs. 297/94 [5] e relativamente agli artt.3 [6] e 97 della Costituzione [7] .
L’Amministrazione ritiene infondato il ricorso.
CONSIDERATO:
Prescindendo dalla necessità della segretezza o meno della votazione, deve rilevarsi che la verbalizzazione della delibera, con la quale il collegio docenti dell’Istituto "Martini" ha designato i docenti destinatari delle funzioni obiettivo, è avvenuta senza indicazione del numero dei voti riportato dai singoli candidati.
Tale omissione si riverbera sulla delibera stessa, la quale, di conseguenza, deve ritenersi illegittimamente adottata.
Il ricorso, pertanto, è fondato.
P.Q.M.
Si esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Visto
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Alfonso Quaranta)
Per estratto del verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE |