Secondo me sono vincolanti.
Per quanto riguarda gli IDEI l’art. 28 CCNI 99 dice esplicitamente che la quota “è comprensiva” non “destinata”.
Il CCNL 2001 ART. 15 - Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di istituto, prevede che:
“3. Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b) sono finalizzate a retribuire l’impegno dei docenti per l’attuazione delle forme di flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art. 31, comma 1, del CCNI 31.8.1999”, cioè “La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne prevedono la sperimentazione”.
La CM 107/2001 quantifica le somme (pro capite): 151.036 solo per il 2001, 105.381 dal 2001.
Ai sensi dello stesso art. 15 “Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14 del presente accordo e non utilizzate nell’anno finanziario e in quello successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di Ufficio scolastico regionale”.
Per farci rientrare un po’ tutto, cerchiamo di interpretare nella maniera più ampia possibile l’art. 31 (turnazione con orario pre-post meridiano, servizio su più sedi, ore buche …) e le previsioni degli articoli 4 e 5 del DPR 275/99, nonché i commi 4 e 5 dell’art.14. |