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IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
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DOMANDA

E

RISPOSTA

1. Cos'è il Fondo di Istituto?

E' un insieme di risorse finanziarie che arrivano alla scuola per retribuire attività aggiuntive, e/o l'intensificazione delle attività. Riguarda sia docenti che ATA.

2. La dirigenza può rifiutarsi di informare quanto è l'ammontare del Fondo?

L'ammontare del Fondo ciascuno lo può determinare facilmente all'inizio dell'anno
(CM 107/2001), con semplici calcoli, e dunque le attività retribuibili con il Fondo, ad esempio il recupero, possono già partire a settembre con la certezza della loro copertura.
Quel che resta di incerto è quando i soldi arrivano effettivamente alle scuole: i ritardi dell'amministrazione in questo senso sono cronici. Le risorse aggiuntive stanziate con il nuovo contratto di febbraio, ad esempio, stanno arrivando solo ora nelle scuole.

3. Quali attività dei docenti sono retribuibili con il Fondo?

Fondamentalmente due tipi di attività: attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.

Le attività aggiuntive di insegnamento sono ore in più svolte con gli allievi oltre le 18 settimanali (non più di 6 a settimana). Ad esempio corsi di recupero, oppure realizzazione di progetti (limitatamente alle ore effettivamente trascorse con gli allievi, ad esempio in copresenza, e dunque non le ore di programmazione dei progetti). Esse sono pagate £ 50.000 lorde l'ora.

Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento sono tutte quelle attività che comportano un investimento orario per il funzionamento della scuola che eccede le 40 ore annue dovute. Ad esempio: partecipazione alle commissioni deliberate dal Collegio, formazione, progettazione, programmazione, coordinamento di classe, ecc. Esse sono pagate L.28.000 lorde all'ora.
Si retribuiscono inoltre non in termini orari ma forfettari: i collaboratori del dirigente (massimo due), la flessibilità e l'intensificazione dell'attività didattica e organizzativa. In quest'ultimo caso possono essere coinvolti i docenti che sono sottoposti a turni pomeridiani, oppure coloro il cui orario è sottoposto a periodica ristrutturazione per permettere copresenze, progetti, raggruppamenti di materie, ma anche tutti i docenti che compilano ad esempio schede di valutazione o di orientamento aldilà dei tempi e dei momenti degli scrutini, ecc.

4. In quali proporzioni il Fondo deve essere ripartito tenendo conto delle diverse attività?

La proporzione la stabiliscono il Consiglio di circolo/d'istituto e la contrattazione interna sul Fondo di cui parleremo più avanti

5. La retribuzione della flessibilità e della intensificazione in alcune scuole potrebbe interessare in parte uguale tutti i docenti?

Proprio così. La proporzione rispetto all'insieme del Fondo di quanto deve andare in parti uguali a tutti i docenti, lo stabiliscono i lavoratori e poi la contrattazione interna. E' attraverso questa voce che chiediamo venga data a tutti quella parte che è stata aggiunta al Fondo con l'ultimo contratto.

6. E se in una scuola sono stati nominati più di due collaboratori?

Anche gli altri, ormai, dovranno essere retribuiti, anche se formalmente con altre voci. Il vicario è pagato con risorse a parte (è equiparato ad una funzione obiettivo), non dal fondo.

7. Le ore passate nelle commissioni dunque dovranno tutte essere retribuite?

Il calcolo della retribuzione delle attività funzionali all'insegnamento dovrebbe essere su base oraria, ma nella pratica si applica una retribuzione forfetaria, prevista anche dal contratto (art. 30 comma 2 CCNI 98/01).

8. E se si sfora?

Non si sfora, se si sono previste le attività. La questione fondamentale è prevedere. Dunque a settembre si deve redigere un elenco delle attività, coerenti con il POF, e stabilire dei tetti orari (che possono corrispondere a rimborsi forfettari nel caso delle attività funzionali all'insegnamento.
Inoltre va aggiunto che il dirigente scolastico è anche il responsabile patrimoniale della scuola. In altre parole è tenuto a controllare che non si sfori, altrimenti può e deve essere chiamato a rispondere personalmente (di tasca sua) per quelle attività che ha fatto attuare e di cui si può produrre prova (convocazione scritta, ordine di servizio, ecc.) senza adeguata copertura.

9. E se uno supera il tetto orario?

Lo supera a suo rischio e pericolo, a meno che non ci sia una precisa autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico, che lo rende responsabile in giudizio in caso di mancata corresponsione di retribuzione. Aldilà di questo caso limite, a settembre tutti devono avere chiaro quanto saranno retribuite certe attività. Nel corso dell'anno ognuno dovrà amministrare con accortezza i tempi di realizzazione delle attività.

10. Se però dentro una commissione i cui membri hanno un tetto ad esempio di 10 ore, partecipano in venti colleghi, si sfora comunque.

Per questo il tetto non dovrebbe essere individuale, ma riguardare l'insieme dell'attività. Ad esempio si deve sapere che la Commissione Biblioteca ha a disposizione 30 ore complessive, indipendentemente dal numero dei suoi partecipanti, che dovranno poi dividerle in proporzione alla loro presenza.

11. E come si fa con i corsi di recupero nelle superiori, dove c'è una maggiore variabilità?Finisce che i docenti che mettono più insufficienze poi sono quelli che guadagnano di più.

Una proposta pratica è la seguente. Si prendono le risorse del punto d) (ex IDEI, L.900.000 x n. docenti in organico di diritto) le si suddivide per 50.000 in modo tale da ricavare quante ore di recupero ha a disposizione la scuola. Poi si divide la cifra per il numero delle classi. In questo modo ogni Consiglio di Classe ha a disposizione già a partire da settembre un pacchetto di ore da utilizzare per il recupero. Il Consiglio di Classe in questo modo costituisce un filtro per eventuali abusi. Le stesse ore possono servire, sempre finalizzate al recupero, per pagare ore frontali con gli allievi per progetti, copresenze, ecc. Si può prevedere ad esempio un tetto più alto per il biennio nelle superiori, ecc.
Per le elementari e le medie, che non hanno a disposizione questo finanziamento, si può stabilire una quota del Fondo da destinare al recupero e procedere allo stesso modo.

12. Ma se una volta stabiliti dei tetti, questi non vengono raggiunti?

I tetti valgono verso l'alto ma non verso il basso. E' compito del dirigente verificare costantemente l'effettivo svolgimento delle attività per le quali si chiede l'attribuzione del Fondo. A consuntivo, cioè a settembre, il dirigente effettuerà la verifica finale e ne renderà conto alla RSU.

13. Quali attività del personale ATA devono essere retribuite con il Fondo?

Tutte le attività che comportino un lavoro oltre le 35/36 ore e che non vanno a recupero, o un maggior disagio (ad esempio turnazioni), o un'intensificazione del lavoro (ad esempio sostituzione di colleghi assenti). Sono pagate £.20.000 lorde per i collaboratori scolastici e £. 23.000 lorde per assistenti tecnici e amministrativi.

14. In una scuola più o meno tutti sono coinvolti nella sostituzione di colleghi assenti.

E infatti a noi questa sembra una ragione sufficiente per prevedere una quota di risorse che va distribuita a tutti in misura uguale.

15. Come si fa ad evitare abusi, ad esempio persone che realizzano un sacco di ore straordinarie e che non recuperano?

L'importante è stabilire i seguenti principi: lo straordinario (le ore eccedenti) non è obbligatorio; se è necessario deve possibilmente essere omogeneamente ripartito; la scelta tra recupero compensativo o retribuzione spetta al lavoratore. Non è ammissibile che il dirigente o il direttore dei servizi consentano ad alcuni ciò che ad altri viene negato.
Inoltre, il recupero di ore eccedenti (non oltre i 3 mesi dell'anno scolastico successivo) non deve ricadere sugli altri lavoratori, altrimenti deve comportare per questi ultimi il riconoscimento di una intensificazione lavorativa.
Aggiungiamo ancora che qualora le ore eccedenti, per qualsiasi motivo, non possano essere recuperate entro il suddetto periodo, devono essere comunque retribuite (art. 52 comma 6.4 CCNI 98/01). Se non ci sono più risorse disponibili nel Fondo si ripresenta la situazione di prima: paga il responsabile patrimoniale, ossia il dirigente, che può essere portato davanti al magistrato del lavoro. E' importante però che esse siano registrate e accertabili con chiarezza. Per evitare tutto ciò è comunque bene stabilire a inizio d'anno un tetto individuale delle ore straordinarie pagabili.

16. Quanto del fondo d'istituto deve essere destinato agli ATA?

Questo lo devono stabilire in primo luogo le lavoratrici e i lavoratori, docenti e ATA, e poi la contrattazione. Vi sono scuole che riservano il 20% al personale ATA, altre il 35%, ma in genere la suddivisione è fatta in proporzione all'organico . Altre scuole realizzano un calcolo in base alle ore. Stabiliscono che un lavoratore di una certa scuola deve poter attingere a uno stesso numero di ore pagate sia che si tratti di un docente che di un ATA. Si tenga presente però che le ore sono pagate in modo differente. Va da sé che si tratta di un punto assai delicato, intorno al quale è bene che ATA e docenti trovino un accordo prima di giungere alla contrattazione interna.

17. Vi sono scuole dove al personale ATA non viene dato nulla, nemmeno l'1%.

Si tratta di un abuso. E' impossibile che attività aggiuntive dei docenti non comportino almeno in una certa misura anche l'intensificazione del lavoro se non del lavoro straordinario del personale ATA, ad esempio per i corsi di recupero svolti in orario pomeridiano.

18. E se non viene speso tutto il Fondo?

Le risorse di fondo inutilizzate devono essere restituite. In pratica restano alla scuola e devono essere aggiunte al Fondo dell'anno successivo.

19. Può essere richiesto e reso pubblico il Fondo d'Istituto dell'anno precedente con tutti gli importi retribuiti ai singoli dipendenti?
Il fondo d'istituto, con l'elenco delle voci finanziate e tutte le cifre corrisposte ai singoli lavoratori deve essere reso pubblico dalle RSU, che ne ottengono copia dal preside: si tratta di un atto necessario per la trasparenza. Rientra tra le materie su cui vi è informazione successiva. Una recente sentenza del TAR dell'Emilia Romagna (è possibile scaricarla da: http://www.cobas-scuola.org/trasparenzaAttiCompensoPersonale.html) ha precisato che nel caso del Fondo d'Istituto non ci si può appellare alla privacy per non divulgare i nominativi e gli importi pagati.

20. Quali sono le norme di riferimento?
CCNL 1998/2001: art.6 e 9; CCNI 1998/2001: art. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 52; CCNL 15/3/2001: art. 3, 14, 15; CM 107 del 7/6/2001 che chiarisce i meccanismi di calcolo e la destinazione per tutti gli importi previsti; CCNI 5/12/2001 che aggiunge ulteriori risorse.

 

Sull'argomento consultate anche la voce "FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA" dalla nuova versione del nostro Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda:

http://www.cobas-scuola.org/vademecumFrame.html


   
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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