Hai perfettamente ragione. Oltre alla analogia con le F.O., e ancora più in generale relativamente a tutte le attività retribuibili perché aggiuntive, bisogna ricordare che l'art. 30 comma 2 del CCNI 99 stabilisce che la delibera del Consiglio d'istituto acquisisce la delibera del Collegio, proprio perché queste attività discendono da necessità d'ordine didattico che solo il Collegio può individuare. Solo se queste delibere non dovessero contenere i nominativi dei colleghi destinatari delle attività, li individua DS che deve indirizzare a qualcuno l'individuale incarico scritto che contenga “sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante” (CM 243/99).
Questa stessa CM ribadisce inoltre che:
- “degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica”;
- prima dell'approvazione definitiva da parte del consiglio di circolo o d'istituto, il piano delle attività aggiuntive va sottoposto alle RSU.
Per evitare comportamenti arbitrari del DS occorre allora che gli Organi Collegiali deliberino nella maniera più dettagliata possibile e che le RSU facciano valere le loro prerogative. Se tutto ciò dovesse essere limitato o impedito dal DS sarà necessario avviare un contenzioso giudiziale che chiarisca al DS i limiti delle sue competenze. |