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FESTIVITA': non si recuperano
Data:    11 Ottobre, 2001
DOMANDA Nell'ultimo collegio il preside ha proposto il ponte dei morti + il carnevale come vacanze da recuperare in ben 6 pomeriggi. Il collegio si è opposto a questo tentativo di flessibilizzare il lavoro, ma io avevo fatto la proposta di fare festa lo stesso senza il recupero pomeridiano perchè ricordavo che l'autonomia garantisce un numero minimo di gg di servizio per cui è prerogativa del consiglio scegliere alcuni giorni di festività. Mi è stato risposto che il calendario è ministeriale e che i giorni si devono recuperare. Non ne sono convinto. Qual'è la normativa di riferimento?
Manlio

RISPOSTA

L’Autonomia non c’entra nulla, semmai crea ambiguità. Infatti il comma 3 dell’art. 74 del Testo Unico
-Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - prevede che: “Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
Il comma 4 dell’art. 10 dello stesso T.U. attribuisce al Consiglio di circolo o d'istituto, non al Collegio né tantomeno al “dirigente”, determinare gli adattamenti del calendario scolastico. Fin qui tutto sarebbe chiaro e semplice se non ci fosse proprio l’Autonomia. Infatti l’OM 59/2001 (Calendario scolastico nazionale per l'anno 2001/2002) proprio in riferimento all’Autonomia, ribadisce le prerogative del Consiglio, e poi che siano previste, “ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero, in altri periodi dell'anno stesso, delle attività educative o delle ore di lezione non svolte” (comma 3 art. 1).

Quindi il Consiglio d’istituto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 dell’OM 59/2001, nel deliberare gli adattamenti del calendario scolastico dovrà tenere conto di due parametri:
1. da un lato i 200 giorni dell’art.74 del T.U., oppure il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie (“numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per trentatré, salvi restando gli
effetti delle eventuali compensazioni tra le discipline”, art. 2 DM 179/99);
2. dall’altro le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, cioè il piano delle attività, art. 24 comma 4 CCNL 99. (“Gli obblighi di lavoro del personale docente
sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività … Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive.
Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”)

Quindi l’adattamento deliberato dal Consiglio non può prevedere alcun recupero, se rispetta il punto 1, perchè il piano delle attività (orario delle lezioni, consigli di classe, collegi, ricevimento famiglie …), prevedendo anche i giorni di sospensione, in ogni caso garantisce tutti gli obblighi contrattuali.

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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