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DIRITTO ALLE FERIE art.49 CCNL
Data:    18 Novembre 2000
DOMANDA sono di ruolo e ho chiesto di usufruire delle ferie senza sostituzione come da art 49 del CCNL.
La segreteria della scuola mi ha risposto che è cambiata la normativa e che non posso usufruire delle ferie se non sono certificate.
Io so che posso anche autocertificare il motivo al rientro. E' vero? Basta scrivere per motivi personali sull'autocertificazione? Rispondetemi al più presto grazie!!!

RISPOSTA

E' assolutamente vero che tu abbia il diritto di usufruire di tali giorni di ferie e puoi, come hai accennato, autocertificare al rientro in servizio.
Ti allego l'art. 49 del CCNL 1998-2001 che ha parzialmente modificato gli artt. 19, 20 e 21 del CCNL 1995.
vedi il comma 2 dell'art 21, come modificato dal punto C) dell'art. 49 del nuovo CCNL.
E' chiaro che i motivi personali o familiari, ancorchè successivamente autocertificati devono effettivamente sussistere.
Ciao.
Nicola Giua
COBAS Scuola Cagliari

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Art. 49 – Assenze per ferie, malattie, permessi ed aspettative
(Integrazioni e modifiche agli articoli del precedente contratto)

Art.19 - Ferie C.C.N.L. 1995

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art.1, comma 1 lettera a) , della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro del personale A.T.A. su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art.21 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente, educativo ed A.T.A al Capo d’istituto, e dai Capi d’istituto al Provveditore agli Studi. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Le ferie devono essere fruite dai Capi d'istituto e dal personale docente ed educativo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, la fruizione dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i Capi d’istituto la fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non superiore a quindici giorni.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi d'istituto possono fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli i riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell'anno successivo, non oltre il mese di aprile.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto del turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro In sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha Inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

Art. 20 - Festività C.C.N.L. 1995

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

Art. 21 - Permessi retribuiti C.C.N.L. 1995

1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento.
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo d'istituto da parte del personale docente ed A.T.A. ed al Provveditore agli Studi da parte dei capi d'istituto.
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti.
Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del C.C.N.L. 4/8/1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di cui al successivo art.73, salvo quanto previsto dagli artt. 75 e 76.
6. I permessi di cui all'art.33. comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art.2, comma 3/ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissati dai precedenti commi e non riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in volta diverse.
7. Nell’ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsti per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall’art.7 comma 1 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, fermo restando il trattamento economico del 30% previsto dalla legge per il restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma 2 della legge 1204 del 1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, gg. 30 per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’art.4 della legge n 1204 del 1971 spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti
8. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

 
Risponde Nicola Giua: Cobas-Scuola di Cagliari
 
 
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