Il preside non può imporre nulla del genere.
Alla voce INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI del Vademecum (http://cobas-scuola.org/vademecumFrame.html) sono citati tutti i riferimenti necessari per opporsi a quest'atto:
la CM 175/98 fornisce "suggerimenti ed orientamenti" anche sulle possibili attività da programmare, ribadendo che gli "organi (dell'istituto, ndr) hanno l'obbligo di assicurare lo svolgimento e il miglior assetto funzionale alle attività";
l'art. 26, comma 22 L.448/98, equipara gli IDEI alle attività aggiuntive;
il comma 2 dell'art. 25 del CCNL 99 prevede esplicitamente che: "le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dell'offerta formativa".
Pertanto gli organi collegiali di ogni istituto, se non se ne fanno espropriare, hanno tutte le competenze didattiche, di indirizzo e decisione, per stabilire ogni cosa.
In ogni caso, anche l'eventuale decisione di destinare le ore di "completamento" agli IDEI deve necessariamente essere del Collegio, che deve deliberare il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale (art. 24, comma 4 CCNL 99).
Se quindi le ore per completare le 18 sono già state destinate ad eventuali supplenze (indicate nel quadro orario), solo un nuovo piano deliberato dal Collegio può modificare questa situazione. Un eventuale ordine di servizio che, senza questi presupposti, dovesse imporlo è illegittimo, e gli va contrapposta una RIMOSTRANZA (vedi sul Vademecum) e quindi si procede in sede giudiziale.
Ricordiamoci, poi, che gli Organi Collegiali mantengono ancora le prerogative loro attribuite dagli articoli 7 e 10 del T.U., nonostante quello che dicono solerti "dirigenti" e i tentativi ministeriali/sindacali di questi ultimi anni per cancellarne il ruolo. |