"La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative" (art. 4 comma 5 DPR 275/99).
Visto che l'adozione spetta al "collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe" (art. 151 DLgs. 297/94), bisogna avanzare le proprie proposte nel consiglio di classe e quindi sottoporle al collegio, che se delibera in maniera difforme deve motivare la decisione.
Ti ricordo che annualmente vengono emanate le norme che stabiliscono il prezzo massimo complessivo dei libri di testo che non può essere superato.
Non è più possibile per il docente presentare ricorso al Ministro contro la delibera collegiale sulla propria materia (art. 7 R.D. 2345/23).
Anche in questo caso, infatti," i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ... divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo" (art. 14 comma 7 DPR 275/99).
Nel caso di mancato accoglimento si può intraprendere la via giudiziale. |