Gli artt. 7, 396 e 459 del DLgs. 297/94 - T.U., così come la CM 205/2000, non pongono alcuna esplicita limitazione alla possibilità che collaboratore (e quindi vicario) possa essere eletto (e quindi scelto) un docente non di ruolo.
Alcune vecchie CCMM - 318/74 e 263/75 - escludevano la nomina del vicario solo per il personale in periodo di prova, in quanto l'eventuale sostituzione del capo d'istituto, o l'esonero, gli avrebbe potuto impedire di essere "impiegato sulla cattedra, sul posto ... per il quale la nomina è stata conseguita" (art. 438 comma 3 T.U.) per i previsti 180 giorni.
Inoltre la CM 301/74, ribadita dalla Nota MPI 825/81, prevedeva che tutti i componenti del collegio avevano diritto all'elettorato attivo e passivo, ad eccezione dei supplenti saltuari. Infine, per quanto riguarda le funzioni obiettivo, né l'art. 28 del CCNL 99, né l'art. 37 del CCNI 99 prevedono che i docenti individuati dal collegio siano con contratto a tempo indeterminato; l'unica limitazione potrebbe derivare dal fatto che il collegio potrebbe determinare una durata dell'incarico superiore all'a.s., ma in questo caso si tratterebbe delle altre F.O. e non del vicario.
Tutto ciò sulla base che vengano correttamente applicate le modalità di elezione dei collaboratori, che invece molti capi d'istituto tendono a scavalcare, vedi in proposito:
http://www.cobas-scuola.org/varie/CollaboratoriVicario.html
e le voci COLLABORATORI, STAFF, VICARIO dal nostro Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda:
http://www.cobas-scuola.org/vademecumFrame.html |