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| F.O. – VICARIO – COMPENSI |
| Data:
23 Novembre, 2003 |
| DOMANDA |
Il mio dirigente ritiene che, dato che il Vicario è stato assente per malattia per alcuni mesi, non meriti gli ex. 3.000.000. di vecchie lire di cui all'art. 37 CCNI - Scuola, assimilati alle F.O. - Inutile ogni tentativo di conciliazione. In questi casi cosa fare?
Vorrei sapere se qualche collega può confermarmi se entro il 31 Agosto la Scuola è tenuta a retrubuire Vicario e F.O. oppure se il termine è, come sostene il DSGA, il 31 Dicembre. Chiaramente anche le indennità di dostituzione del DS assente devono essere corrisposte, che ne pensate? |
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| RISPOSTA |
In caso di mancata retribuzione per gli incarichi svolti, o non revocati, bisogna immediatamente diffidare per iscritto il DS ed eventualmente avviare un contenzioso.
Il termine ultimo per il pagamento delle F.O. (e anche del vicario) è il 31 agosto.
Infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 del CCNI 99, questi incarichi sono "da retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi ciascuna, da corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto".
Eventualmente anche il contratto d’istituto tra DS e RSU potrebbe prevedere scadenze vincolanti per la liquidazione dei compensi. |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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