Il vicario è a tutti gli effetti funzione obiettivo o solo per l'aspetto economico? Può esercitare la libera professione che generalmente il dirigente scolastico concede su domanda?
RISPOSTA
Ai sensi dell'art. 28 comma 6 CCNL 99 l'incarico di collaboratore vicario del capo d’istituto è equiparato solo ai fini del trattamento economico alle funzioni obiettivo.
Il vicario può quindi essere autorizzato alla libera professione (art. 508 comma 15 DLgs. 297/94).
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo