Si, hanno diritto.
Come ribadisce la CM 118/2000, spettano loro i seguenti compensi, che non provengono dal fondo d'istituto:
" se hanno sostituito il DS per un periodo superiore 15 giorni, l'indennità di funzioni superiori e di reggenza, "pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento" (art. 69 CCNL 95);
" per ogni giorno di sostituzione del capo d'istituto, 1/30 dell'importo mensile dell'indennità di direzione (art. 21 CCNL 99 e art. 33 CCNI 99), che però il nuovo CCNL Dirigenza scolastica non prevede più.
L'art. 21, comma 2 del CCNL 99, non prevede più il limite dei 15 giorni precedentemente contenuto nell'art. 75 del CCNL 95 |