a) l'attuale normativa (fin dalle due CCMM 193 e 205 dell'agosto 2000 di De Mauro) non definisce alcun limite nel numero di docenti cui "possono essere delegati specifici compiti" (DLgs. 59/98 sulla dirigenza), "con funzioni di collaborazione" (art. 30 comma 3 lett. e CCNI 99), "della cui collaborazione il ds intende avvalersi" (art. 3 comma 2 lett. d CCNL 2001) - faccio notare che non vengono mai indicati come "collaboratori".
b) oltre quelli indicati al punto a), al collegio rimane ancora la possibilità di eleggere i "collaboratori" al proprio interno, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 297/94 - "Testo Unico" (vedi anche CM 205/2000).
Premesso che tutte le attività aggiuntive da retribuire con il Fondo dell'Istituzione Scolastica - FIS - devono essere deliberate dal consiglio d'istituto (art. 30 comma 2 CCNI 99, CM 199/99), la retribuzione per questa attività viene determinata:
1. contrattando con le RSU, per massimo 2 tra quelli individuati dal DS (art. 3 comma 2 lett. d CCNL 2001)
2. all'interno dell'attribuzione delle attività aggiuntive per tutti gli altri (attenzione dunque ai DS che provano ad imporre a collegio e consiglio le loro individuazioni e scelte senza rispettare gli orientamenti e le decisioni degli organi collegiali, definiti nel POF), art. 30 comma 3 lett. c, e, f CCNI 99.
Se il compenso deve essere forfetario, o meno, viene deciso nell'ambito della procedura per la sua determinazione, punti 1. e 2.
c) no, ai sensi dell'art. 30 comma 3 lett. e CCNI 99, la retribuzione per questa attività "non è cumulabile con il compenso di cui al successivo art. 37" (proprio le "funzioni obiettivo", ndr).
d) si, se sono rispettate le procedure su descritte.
e) ovviamente no.
Per ulteriori approfondimenti consulta le voci COLLABORATORI, ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA nel nostro Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda:
http://cobas-scuola.org/vademecumFrame.htm |