Cobas
Logo
 
 
Sei in: home > faq > collaboratori > COLLABORATORI
Indietro
COLLABORATORI
Data:   
DOMANDA

a)Quanti possono essere i collaboratori del Preside?

b) Chi li sceglie e chi ne stabilisce la retribuzione? Questa è forfetaria o oraria sulla base della effettiva presenza di questi docenti a scuola oltre il loro orario di serviziodi 18 ore?

c)E' possibile che un collaboratore (non il vicario) sia anche funzione obiettivo?
Può un Preside sostenere che è possibile in quanto si tratta di un suo staff o supporto organizzativo necessario per coprire il servizio di vicepresidenza per 35 ore settimanali?

d) E' possibile retribuire come collaboratore un ITP codice 999 che ha un incarico non preciso (laboratorio audiovisivi) e non risulta abbinato a classi precise e comunque non risulta sia impegnato per un orario di 18 ore come gli altri docenti ?

e)Può un preside scegliere 4 collaboratori ( o persone del suo staff) oltre al vicepreside e non contrattarne la retribuzione con la RSU, ma deciderla lui forfetariamente sulla base di quanto sopra detto?
Grazie


RISPOSTA

a) l'attuale normativa (fin dalle due CCMM 193 e 205 dell'agosto 2000 di De Mauro) non definisce alcun limite nel numero di docenti cui "possono essere delegati specifici compiti" (DLgs. 59/98 sulla dirigenza), "con funzioni di collaborazione" (art. 30 comma 3 lett. e CCNI 99), "della cui collaborazione il ds intende avvalersi" (art. 3 comma 2 lett. d CCNL 2001) - faccio notare che non vengono mai indicati come "collaboratori".

b) oltre quelli indicati al punto a), al collegio rimane ancora la possibilità di eleggere i "collaboratori" al proprio interno, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 297/94 - "Testo Unico" (vedi anche CM 205/2000).
Premesso che tutte le attività aggiuntive da retribuire con il Fondo dell'Istituzione Scolastica - FIS - devono essere deliberate dal consiglio d'istituto (art. 30 comma 2 CCNI 99, CM 199/99), la retribuzione per questa attività viene determinata:
1. contrattando con le RSU, per massimo 2 tra quelli individuati dal DS (art. 3 comma 2 lett. d CCNL 2001)
2. all'interno dell'attribuzione delle attività aggiuntive per tutti gli altri (attenzione dunque ai DS che provano ad imporre a collegio e consiglio le loro individuazioni e scelte senza rispettare gli orientamenti e le decisioni degli organi collegiali, definiti nel POF), art. 30 comma 3 lett. c, e, f CCNI 99.
Se il compenso deve essere forfetario, o meno, viene deciso nell'ambito della procedura per la sua determinazione, punti 1. e 2.

c) no, ai sensi dell'art. 30 comma 3 lett. e CCNI 99, la retribuzione per questa attività "non è cumulabile con il compenso di cui al successivo art. 37" (proprio le "funzioni obiettivo", ndr).

d) si, se sono rispettate le procedure su descritte.

e) ovviamente no.

Per ulteriori approfondimenti consulta le voci COLLABORATORI, ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA nel nostro Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda:
http://cobas-scuola.org/vademecumFrame.htm

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
Torna su
Copyright© COBAS Scuola Sardegna
La sede regionale e provinciale dell'Associazione:
si trova a Cagliari in via Donizetti 52 Tel. e Fax (Q) 070485378
e-mail cobascuola.ca@tiscali.it